Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12149 del 14 settembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Dai principi in tema di procura (artt. 83 e 365 c.p.c.) e di mandato, ed in particolare dall'art. 1716, secondo comma, c.c. disciplinante l'ipotesi di pluralitą di mandatari, discende che, se il mandato alle liti viene conferito a pił difensori, deve escludersi che ciascuno di essi, in presenza di una espressa volontą della parte circa il carattere congiuntivo del mandato medesimo, abbia pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che in caso di procura speciale per ricorrere in cassazione ex art. 365 c.p.c., il ricorso non č validamente proposto — ed č quindi inammissibile — se sottoscritto da uno solo di essi.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.