Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8525 del 31 marzo 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sč sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, comma 2, c.c.

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