Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9289 del 9 luglio 2001

(4 massime)

(massima n. 1)

Elemento essenziale per la validità di una scrittura privata è la sottoscrizione della stessa da parte del suo autore, che non trova equipollenti né nella conclamata autografia del testo, né nel segno di croce apposto dal soggetto da cui il documento proviene.

(massima n. 2)

In tema di rappresentanza, il terzo contraente ha soltanto la facoltà, e non anche l'obbligo, di controllare, a mente dell'art. 1393 c.c., se colui che si qualifichi rappresentante sia in realtà tale, sicché non basta il semplice comportamento omissivo del terzo stesso per costituirlo in colpa nel caso di abuso della procura (o di mancanza della stessa), occorrendo, per converso, ai fini dell'affermazione che egli abbia agito senza la dovuta diligenza, il concorso di altri elementi, e ciò tanto se l'affidamento del terzo riguardi negozi per i quali è richiesta la forma ad probationem, tanto se afferisca a negozi formali.

(massima n. 3)

Nel mandato senza rappresentanza nessun rapporto si costituisce fra mandante e terzo, e il mandatario è direttamente obbligato nei confronti dell'altro contraente anche se il contratto involga interessi esclusivamente propri del mandante e l'altro contraente non ignori l'esistenza di costui.

(massima n. 4)

Il mandato senza rappresentanza avente ad oggetto il trasferimento di beni immobili richiede la forma scritta ad substantiam, la cui assenza rende nullo il negozio, impedendo che si costituisca il rapporto giuridico e che, conseguentemente, sorgano legittimamente obbligazioni tra le parti.

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