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Articolo 1706 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Acquisti del mandatario

Dispositivo dell'art. 1706 Codice Civile

Il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio [1705](1), salvi i diritti acquistati dai terzi per effetto del possesso di buona fede(2).

Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre [2652 n. 2, 2690 n. 1; 183 disp. att.](3).

Note

(1) La tesi prevalente vede nella norma una eccezione all'efficacia obbligatoria del mandato (1703 c.c.) in quanto il mandante avrebbe già acquistato la proprietà delle cose e potrebbe agire con la rivendica (948 c.c.) anche nei confronti dei terzi. Secondo altri, invece, l'efficacia è sempre obbligatoria ed è necessario un nuovo trasferimento.
(2) Si tratta dei terzi che hanno acquistato diritti dal mandatario (ad esempio perchè questi ha alienato loro il bene mobile). Se si ritiene che il mandato abbia efficacia reale l'acquisto dei terzi è salvo ai sensi dell'art. 1153 del c.c. mentre se si accede alla tesi obbligatoria l'acquisto è salvo ai sensi dell'art. 1155 del c.c..
(3) Se il mandatario è inadempiente il mandante può ottenere una sentenza costitutiva del suo diritto ai sensi dell'art. 2932 c.c..

Ratio Legis

La norma prevede una diversa disciplina per l'acquisto di beni mobili ed immobili da parte del mandatario senza rappresentanza. Ciò si spiega in quanto nel trasferimento di immobili l'ordinamento esige la forma scritta (1350 c.c.) e prevede un preciso sistema di pubblicità (la trascrizione, 2643 ss. c.c.) per esigenze di certezza dei rapporti: pertanto, il ritrasferimento abbisogna di un nuovo negozio soggetto a trascrizione. Nel primo caso, invece, nulla osta a che il mandante acquisti immediatamente la titolarità del bene.
Secondo altra tesi, la necessità di un nuovo trasferimento per gli immobili non dipende da esigenze di pubblicità ma deriva dalla natura meramente obbligatoria del mandato (1703 c.c.) e, quindi, la disciplina relativa ai beni mobili rappresenta una eccezione a ciò.

Spiegazione dell'art. 1706 Codice Civile

L'azione di rivendicazione del mandante per le cose mobili

L'art. 1706 segue l'indirizzo segnato dal II comma dell'articolo 1705 adeguandolo alle situazioni giuridiche che emergono dalla natura di determinati diritti.
All'azione personale per i crediti prevista nel secondo comma dell'articolo precedente corrisponde l'azione reale per le cose mobili del I comma dell'art. 1706.
Il germe dell'art. 1706 sta nell'art. 803 dell'abrogato codice di commercio. Il proprietario che aveva consegnato in deposito a persona di fiducia le merci per farle vendere poteva, in caso di fallimento del depositario, rivendicarle in tutto o in parte se esistenti in natura, salvo le disposizioni dettate a tutela del possesso dei mobili e dei titoli al portatore dagli articoli 707 e 708 codice del 1865, e 57 cod. comm.. Qualora le merci fossero state già vendute, il proprietario poteva rivendicare il prezzo o la parte di prezzo non ancora pagato in danaro o altrimenti, né annotato in conto corrente tra il fallito e il compratore.

La regola di eccezione è stata estesa dal legislatore del '42: il mandante può sempre rivendicare le cose mobili acquistate per lui dal mandatario. L'azione di rivendicazione è azione reale esperibile erga omnes: il mandante perciò può farla valere contro il mandatario e contro il terzo. L'azione è data a tutela della proprietà (art. 948), il mandante la propone sul presupposto che sia proprietario delle cose acquistate dal mandatario.


L'azione personale dello stesso per il ritrasferimento di determinati beni

Il mandante non può per contro rivendicare i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri. Egli ha l'azione per obbligare il mandatario al ritrasferimento di tali beni. Azione personale, s'intende, il cui titolo sta sul rapporto di mandato, posto che il mandatario spendendo il proprio nome agisce per conto e nell'interesse del mandante. Questo, inoltre, può avvalersi della disposizione dell'art. 2932 circa l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto. La realizzazione del diritto del mandante è sotto questo profilo ulteriormente garantita dalla norma dell'art. 2652, II comma, il quale prevede contro eventuali diritti di disposizione del mandatario la trascrizione obbligatoria della domanda.


Le discordanze del sistema

In tal modo la disciplina dell'art. 1706 non può dirsi omogenea. Quando il mandatario agisce in nome proprio, il mandante acquista la proprietà se si tratta di mobili, non l'acquista se si tratta d'immobili. Conseguentemente il mandante per i mobili ha l'azione reale esperibile erga omnes; per gli immobili ha l'azione personale. Dal procedimento di esecuzione di unico rapporto derivano conseguenze tanto diverse con inconvenienti di ordine pratico non trascurabili. L'articolo 1706 parla difatti di obbligo di ritrasferire, onde è chiaro che per gli immobili la tassa di trasferimento deve essere pagata una volta quando il mandatario acquista in proprio nome, una seconda volta quando egli ritrasferisce gli immobili al mandante. E poiché in definitiva paga sempre il mandante, questo deve sopportare due volte la stessa spesa.

Nella relazione ministeriale (n. 713) si è notata l'anomalia. Si è detto per spiegarla che non si ammette l'acquisto automatico da parte del mandante degli immobili e dei mobili soggetti a registrazione per rispetto alle esigenze della pubblicità a cui i trasferimenti relativi sono soggetti e per l'impossibilità di pensare a far trascrivere al nome del mandante un acquisto fatto in proprio nome dal mandatario; per la tutela dei terzi e per non apportare deroghe all'istituto della trascrizione, fondamentale per la certezza dei rapporti giuridici.
La spiegazione conferma che le ragioni di opportunità si sono sovrapposte ai criteri giuridici.


Il fondamento di dette azioni

Il fondamento delle due azioni, quella reale per le cose mobili e l'altra personale per i beni immobili e per i beni mobili iscritti in pubblici registri, deve riporsi, com'è evidente soprattutto per la prima, nel preventivo implicito consenso del mandatario, quale gestore d'interessi che non sono suoi, a che gli effetti dei negozi giuridici compiuti per il suo tramite si trasferiscano immediatamente al mandante con i diritti e i doveri corrispondenti. Il difetto di rappresentanza impedisce di pensare a un fondamento diverso: nel mandato senza rappresentanza deve essere esclusa la costituzione diretta nella persona del mandante degli effetti giuridici dell'affare.


Come e quando i diritti del mandante sono trasferiti al terzo

La legge non dice per il caso in cui il mandatario è incaricato di alienare i diritti del mandante se il trasferimento di tali diritti dal mandante al terzo avviene direttamente o indirettamente né fino a quale momento la titolarità dei diritti rimane al mandante.
Tenuto presente che il terzo non ha azione contro il mandante, non si può ammettere il trasferimento diretto dal mandante al terzo. Il trasferimento per il tramite del mandatario si verifica in base al consenso preventivo e implicito del mandante a che i diritti passino per il patrimonio del mandatario con l'obbligo del mandatario di ritrasferirli al terzo.

I diritti rimangono nel patrimonio del mandante fino al momento in cui il mandatario conclude col terzo il negozio di trasferimento. Essi passano nel patrimonio del mandatario unicamente al fine dell'esecuzione del mandato; è escluso che vi rimangano a disposizione dei suoi creditori.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

512 L'articolo 593 riflette la nota e tormentata questione del modo con cui si devono devolvere a vantaggio del mandante i risultati utili degli affari trattati dal mandatario. La difficoltà teorica che si oppone al riconoscimento di un rapporto diretto tra il terzo e il mandante, a causa del difetto di rappresentanza, non può impedire una disciplina delle modalità del trapasso dei diritti nel rapporto interno tra mandatario e mandante, per tutelare meglio la posizione del secondo nei confronti del mandatario dei suoi creditori.
Poiché l'acquisto dei diritti da parte del mandante non può considerarsi diretto ma proviene dalla sfera del mandatario, è evidente la necessità di un trasferimento dei diritti stessi dal mandatario al mandante. La questione ha importanza per i diritti reali perché per quelli di credito il mandante può, a norma dell'articolo 592, esperire in via di surrogazione i diritti spettanti al mandatario verso il terzo, senza bisogno di preventiva cessione.
Secondo un'opinione molto comune, il trasferimento delle cose acquistate dal mandatario avviene immediatamente e automaticamente nel patrimonio del mandante, senza la necessità di un ulteriore negozio di trapasso, in conseguenza di un consenso preventivo ed implicito del mandatario.
Tuttavia, perché questo possa verificarsi di fronte ai terzi è inevitabile, specialmente nel campo di diritti immobiliari e anche per i titoli di credito nominativi e all'ordine, che il negozio di ritrasferimento sia concretamente attuato. Perciò ho preferito fissare espressamente un obbligo del mandatario al ritrasferimento: ho, cioè, richiamato la disposizione generale dell'articolo 193 sulla coazione a contrattare per eliminare il dubbio da taluni sollevato che, nel caso di inadempimento da parte del mandatario, al mandante esperti sul risarcimento del danno e non il diritto alla esecuzione in forma specifica.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

713 Caratteristica del mandato esercitato in nome proprio è che il mandatario, nei confronti del terzo contraente, non solo assume in proprio gli obblighi, ma acquista in proprio i diritti che derivano dall'affare trattato per conto del mandante (art. 1705 del c.c., primo comma). Tale conseguenza si verifica anche se i terzi abbiano avuto conoscenza del mandato, perché la conoscenza non equivale normalmente a implicita spendita del nome del mandante (contemplatio domini); tuttavia il mandante, sappiano o non sappiano i terzi dell'esistenza del mandato, ha il diritto (in via diretta e non in via surrogatoria), di far propri di fronte a costoro i diritti di credito sorti in testa al mandatario, assumendo l'esecuzione dell'affare, a condizione che egli con ciò non pregiudichi i diritti spettanti al mandatario in base al contratto concluso (art. 1705, secondo comma). Ma, per quanto il mandato sia esercitato dal mandatario in nome proprio, l'affare rimane sempre del mandante. Perciò i risultati utili degli affari trattati dal mandatario devono essere devoluti a vantaggio del mandante. Circa il modo di tale devoluzione il nuovo codice distingue nettamente a seconda che gli acquisti consistano in cose mobili ovvero in beni immobili o mobili iscritti nel pubblici registri. Nel primo caso, quando cioè si tratta di mobili, si è ammesso l'immediato ed automatico trasferimento, nel patrimonio del mandante, delle cose acquistate dal mandatario; rispetto alle cose mobili il mandatario ha quindi solo l'obbligo di trasferire il possesso, mentre il mandante può, rivendicarne dai terzi la proprietà, salvi gli effetti del possesso di buona fede (art. 1706 del c.c., primo comma). Nel secondo caso, quando cioè si tratta di beni immobili o di beni mobili iscritti nei pubblici registri, non è ammesso l'acquisto automatico da parte del mandante, perché, a parte ogni altra considerazione, ciò sarebbe stato in contrasto con le esigenze della pubblicità a cui i trasferimenti relativi sono soggetti. Non si può infatti pensare a far trascrivere al nome del mandante un acquisto fatto in proprio nome dal mandatario, neppure se si richiedesse come condizione indispensabile la trascrizione del mandato. Le esigenze di tutela dei terzi e la necessità di non apportare deroghe all'istituto della trascrizione, fondamentale per la certezza dei rapporti, hanno quindi indotto a richiedere un nuovo autonomo atto di trasferimento dal mandatario al mandante (art. 1706, secondo comma). La tutela del diritto del mandante al trasferimento è poi affidata alla norma che ammette l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre (art. 2932 del c.c.), e alla norma che, prescrivendo la trascrizione della domanda, assicura la conservazione dei diritti del mandante contro eventuali atti di disposizione del mandatario (art. 2652 del c.c., n. 2). Conseguenza di tutto ciò è (art. 1707 del c.c.) che i creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni mobili o sui crediti acquistati dal mandatario o in nome proprio e per conto del mandante, se il mandato risulti da scrittura avente data certa anteriore al pignoramento, se il mandatario ha acquistato beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, l'azione dei creditori del mandatario su questi beni è pure esclusa, qualora sia anteriore al pignoramento la trascrizione dell'atto di ritrasferimento che il mandatario è tenuto a compiere a norma dell'art. 1706, secondo comma, ovvero la trascrizione della domanda giudiziale del mandante diretta a conseguire il ritrasferimento stesso.

Massime relative all'art. 1706 Codice Civile

Cass. civ. n. 29410/2020

Qualora una società fiduciaria abbia ricevuto l'incarico di stipulare un contratto di gestione di un portafoglio titoli, la cessazione ed estinzione del rapporto fiduciario, analogamente a ciò che si verifica in relazione al mandato senza rappresentanza non rilevano al fine di stabilire se la società fiduciaria abbia o meno la legittimazione ad agire per far valere le inadempienze contrattuali dell'intermediario finanziario o le eventuali nullità del contratto quadro e la condanna al pagamento dell'indebito, potendo tali eventi rilevare esclusivamente in funzione della verifica dell'eventuale consumazione del termine di prescrizione verso gli obblighi creditori dell'intermediaria, in relazione al rapporto di gestione del portafoglio, ma non invece in relazione ad atti posti c in essere in relazione all'esecuzione dell'obbligo fiduciario. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza con la quale la Corte di appello aveva ritenuto la società finanziaria priva dell'interesse ad agire, attesa l'intervenuta caducazione del rapporto fiduciario già nel giudizio di primo grado, ha richiamato il principio secondo il quale, anche nell'ipotesi di revoca del mandato senza rappresentanza, permane la legittimazione attiva e passiva del mandatario per la realizzazione del credito che sorge dall'esecuzione del mandato, salvo che si dimostri il concreto esercizio da parte del mandante del potere di far valere nei confronti dei terzi, sostituendosi al mandatario, i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato).

Cass. civ. n. 22988/2016

Il principio della diretta imputazione al rappresentato degli effetti dell'atto posto in essere, in suo nome, dal rappresentante non comporta, nel caso di riscossione di somme da parte del mandatario, ancorché con rappresentanza, l'acquisto automatico delle stesse da parte del mandante, e ciò in ragione della fungibilità del danaro, che fa di regola identificare nel detentore materiale di esso il "dominus" delle somme consegnate. Peraltro, la legittimazione del rappresentante a ricevere dal terzo debitore il pagamento, con efficacia liberatoria nei confronti del rappresentato, non esclude che i rapporti interni con quest'ultimo siano disciplinati dalle regole del mandato, quale contratto ad effetti obbligatori, da cui deriva l'obbligo del mandatario di rimettere al mandante, previo rendiconto, le somme riscosse.

Cass. civ. n. 22988/2014

Nell'ipotesi in cui la società si estingua prima che il socio agente abbia operato il ritrasferimento del diritto acquistato in nome proprio e per conto della stessa, la situazione giuridica soggettiva, di natura obbligatoria, vantata dalla società al ritrasferimento del bene, prevista dall'art. 1706, secondo comma, cod. civ., si trasmette in contitolarità a tutti i soci che siano tali al momento dell'estinzione dell'ente. Ne deriva che, accertata la sussistenza di siffatto obbligo traslativo del socio e del corrispondente diritto dei soci rimanenti, il giudice può disporre, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., direttamente in favore di quest'ultimi il trasferimento delle rispettive percentuali di proprietà del bene, il quale diviene in tal modo in contitolarità fra tutti i soci, ivi compreso l'originario intestatario, in capo al quale si riuniscono le qualità di creditore e di debitore, onde l'obbligazione si estingue "pro quota" ai sensi dell'art. 1253 cod. civ.

Cass. civ. n. 3037/2014

In tema di acquisti effettuati dal mandatario in nome proprio, il disposto dell'art. 1706, primo comma, cod. civ., deve essere coordinato, qualora si tratti di azioni di società con unico socio, con il combinato disposto dell'art. 2362, primo comma, cod. civ. e dell'art. 2448, primo comma, cod. civ. Ne consegue che il trasferimento della proprietà delle azioni di società con socio unico è inopponibile ai terzi, ove non sia stato pubblicato nel registro delle imprese, salvo che si provi che il terzo ne fosse comunque venuto a conoscenza (Nella specie la S.C. ha affermato l'inopponibilità all'INPS - ai fini dell'esonero dall'obbligo di versamento dei contributi per la CIG - del trasferimento, in favore della Regione Valle d'Aosta, della proprietà delle azioni di società con unico socio per il cui acquisto l'ente territoriale aveva conferito mandato a società finanziaria regionale - di cui deteneva il settantacinque per cento del capitale - senza effettuare alcuna forma di pubblicità nel registro delle imprese).

Cass. civ. n. 11314/2010

Se le cose acquistate dal mandatario sono beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri (2683), il mandatario è obbligato a ritrasferirle al mandante. In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre (2652, n. 2, 2932, 2960, n. 1). come combinazione di due fattispecie negoziali collegate, l'una costituita da un negozio reale traslativo, a carattere esterno, realmente voluto ed avente efficacia verso i terzi, e l'altra (il vero e proprio pactum fiduciae), avente carattere interno ed effetti meramente obbligatori, diretta a modificare il risultato finale del negozio esterno mediante l'obbligo assunto dal fiduciario di ritrasferire al fiduciante il bene o il diritto che ha formato oggetto dell'acquisto. In un simile contesto negoziale, non trova applicazione l'art. 1706 c.c., il quale, in tema di mandato, attribuisce effetti reali immediati nel patrimonio del mandante all'acquisto operato per suo conto dal mandatario, in quanto tale meccanismo negoziale è estraneo alla funzione stessa del negozio fiduciario voluto dalle parti.

Cass. civ. n. 8050/2009

Il pegno sul credito "ex mandato" al trasferimento di titoli di Stato non ancora individuati (nella specie, CCT e BTP), costituito dal debitore in favore della banca incaricatane dell'acquisto è ammissibile, a norma dell'art. 2800 c.c., non ostando, alla sua configurazione, il disposto dell'art. 1706 c.c., dato che la banca mandataria, nel rispetto dell'art. 1710 c.c., per assicurare al mandante l'acquisto della proprietà, è obbligata a "dare" i titoli, prestazione che si realizza attraverso il "facere" della specificazione; ne consegue che la prelazione opera a favore della banca anche qualora, prima della realizzazione del pegno, intervenga il fallimento del cliente.

Cass. civ. n. 2843/1972

In ipotesi che il mandatario deliberatamente violi l'obbligo assunto ed impieghi le somme ricevute dal mandante nell'acquisto di un bene immobile per conto proprio, anziché per conto del mandante, appropriandosi in tal modo di quelle somme, non trova applicazione il secondo comma dell'art. 1706 c.c. Il requisito dell'acquisto per conto del mandante, espressamente richiesto dal primo comma della detta norma, per attribuire al mandante il diritto di rivendicare i beni mobili acquistati dal mandatario, costituisce presupposto necessario anche per affermare l'esistenza dell'obbligo del mandatario di ritrasferire al mandante i beni immobili da lui acquistati. Dal mancato adempimento dell'obbligo verso il mandante deriva a carico del mandatario inadempiente l'obbligo di risarcire il danno per equivalente, a norma dell'art. 1223 c.c., oppure in forma specifica, quando questa forma sia possibile e venga richiesta dal danneggiato.

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