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Articolo 1469 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Contratto aleatorio

Dispositivo dell'art. 1469 Codice Civile

Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori(1) per loro natura [1872, 1919, 1933](2) o per volontà delle parti(3)(4).

Note

(1) Ai contratti aleatori si contrappongono quelli commutativi: mentre in questi ultimi sono certi i reciproci sacrifici delle parti, nei primi ciò non accade e lo scambio non è basato sull'equilibrio ma, appunto, sul rischio, che diviene giustificazione causale dello scambio stesso.
(2) Esempio tipico di contratto aleatorio per sua natura è l'assicurazione (1882 c.c.).
(3) Ad esempio, Tizio e Caio stipulano una compravendita (1470 c.c.) avente ad oggetto tutto il vino che Tizio riuscirà a produrre con la vendemmia del 2014 e concordano che Caio pagherà la cifra di 5.000 euro, a prescindere dalla quantità di vino che verrà prodotta e che, quindi, Caio conseguirà.
(4) Si deve considerare che ciascun contratto prevede un'alea normale, cioè un minimo rischio che una prestazione subisca modifiche sfavorevoli; ciò, tuttavia, non vale a rendere il contratto aleatorio nel senso inteso dalla norma.

Ratio Legis

La ratio della norma deve essere ravvisata nel fatto che nei contratti aleatori vi è, per definizione, incertezza sui sacrifici che le parti saranno costrette a sopportare.

Spiegazione dell'art. 1469 Codice Civile

Ragione per cui l'istituto della risoluzione per eccessiva onerosità non si applica ai contratti bilaterali aleatori

Il perché l'istituto della risoluzione per eccessiva onerosità non si applichi ai contratti «bilaterali» aleatori già si è spiegata precedentemente: si tratta di contratti che, pur essendo sinallagmatici, non sono commutativi, nel senso che in essi manca (o per la natura del contratto o per la volontà delle parti) il rapporto di corrispettività economica continuata tra gli arricchimenti, che è caratteristico invece di ogni contratto commutativo.

Ora, se l'istituto della risoluzione per sopravvenienza contrattuale è nient'altro che un rimedio diretto a reagire contro la rottura di quel rapporto di corrispettività economica continuata tra gli arricchimenti che è proprio dei contratti commutativi, è perfettamente logico che la ragione di essere di un tale rimedio venga meno quando manchi quel rapporto di corrispettività economica, come appunto avviene nei contratti che sono aleatori o per loro natura o per volontà delle parti: qui il male di cui l'istituto della sopravvenienza contrattuale dovrebbe costituire il rimedio non può sussistere addirittura.

Infatti, nei contratti aleatori l’entità del rischio a cui ciascun contraente si espone non è nota all'atto della conclusione del contratto: chi stipula un contratto aleatorio può darsi che ottenga un arricchimento, oppure addirittura subisca una perdita. Tutto ciò risulterà solo in seguito, in dipendenza del corso degli eventi.

Concludendo, l'istituto della sopravvenienza contrattuale non trova applicazione nei contratti bilaterali aleatori perché in tali contratti non si ha quella rilevanza indiretta esterna e reattiva della causa dovuta all'esistenza di quel rapporto di corrispettività economica tra gli arricchimenti che si ha unicamente nei contratti bilaterali commutativi.


.... Né ai contratti unilaterali aleatori

E non solo ai contratti bilaterali aleatori, come si è visto al numero precedente, ma neppure ai contratti unilaterali aleatori l'istituto della sopravvenienza contrattuale è applicabile (1469).

E la ragione di ciò e la seguente: in questi contratti, il contraente sa a priori che il rischio che egli si assume non è predeterminato e può anche essere assai rilevante; egli sa cioè che l'alea, che egli volontariamente corre, deve liberamente svolgersi. Manca quindi per esso quella ragione di equità che sta a base della disposizione contenuta nell'art. 1468 e che tale disposizione giustifica, secondo quanto si è visto precedentemente.


Considerazione finale: quando gli articoli 1467 e 1468 sono applicabili anche ai contratti aleatori

Nei contratti aleatori, sia bilaterali che unilaterali, qualunque avvenimento che si verifichi e renda molto onerosa l'obbligazione del debitore, manca sempre di uno o di entrambi i caratteri richiesti dall'art. 1467.

Peraltro, occorre ora fermarsi su di un punto di notevole importanza in tema di contratti aleatori, al fine di determinare sin dove il principio della sopravvenienza contrattuale non è ad essi applicabile.

Sarebbe infatti errato il ritenere che il principio della sopravvenienza contrattuale non è mai applicabile ai contratti aleatori, come pur è stato affermato dalla nostra giurisprudenza, la quale, in tema di contratto vitalizio, ha creduto di porre un principio che pare assai pericoloso e cioè che «la risoluzione dei contratti per eccessiva onerosità della prestazione è inapplicabile al contratto di rendita vitalizia anche quando l'onerosità sopravviene per fatti estranei all'alea normale del contratto stesso».

Il vero è che, normalmente, un dato contratto assume il carattere di negozio aleatorio solo in rapporto ad una data alea, e non in rapporto ad altre alee, o, peggio, in rapporto a tutte le alee: più precisamente, si ha che un contratto aleatorio è tale in rapporto a quella particolare alea che risulta individuata dalla stessa struttura e dalla funzione tipica del contratto stesso, o, altrimenti, dalle speciali pattuizioni delle parti contraenti.

Fuori di tale alea, quel contratto si comporta ed è da considerarsi alla stregua di ogni altro contratto non aleatorio: non vi è una ragione al mondo per ritenere che il proposito di un contraente di affrontare un data rischio debba necessariamente importare quello di sottoporsi ad ogni e qualsiasi rischio.

Si prenda il contratto di vitalizio (1872): quale è l' alea propria di un tale contratto?

Essa è tipicamente quella inerente alla impossibilità per i contraenti di conoscere, al momento della conclusione del contratto, la durata della vita di quella persona a cui è commisurato l'obbligo del debitore della rendita, onde non è possibile sapere a priori l'ammontare delle annualità che il debitore sarà tenuto a corrispondere: in altre parole, poiché la durata dell'obbligo si commisura alla vita di una o più persone, si ha che dipende da questo evento incerto il maggiore o minore onere del debitore e l'eventuale suo guadagno o svantaggio. Ora, quando l'art. 1879 stabilisce che il debitore «è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione», una tale disposizione ha da riferirsi, a mio avviso, unicamente alla gravosità determinata dalla longevità della persona sulla cui vita è commisurata la durata della rendita (come del resto risulta dalla espressione sintattica del legislatore, nonché della ratio stessa della disposizione). Fuori dall'alea determinata dalla durata della vita di questa persona, il contratto di rendita vitalizia è da considerarsi alla stregua di un qualunque altro contratto non aleatorio.

Non ha pertanto alcuna giustificazione, né economica né giuridica, l'affermare molto semplicisticamente, che il rischio inerisce ad ogni contratto aleatorio e che quindi colui il quale conclude un tale contratto deve assoggettarsi agli effetti dannosi di tutti gli avvenimenti fortuiti che possono sopravvenire tra il momento della conclusione del contratto e il momento dell'adempimento, rendendo questo più gravoso di quanto fosse possibile prevedere. Non è affatto vero che ad ogni contratto aleatorio sia senz'altro inerente ogni alea: è vero invece che ad ogni contratto aleatorio inerisce una determinata alea la quale circoscrive, entro precisi limiti, l'aleatorietà stessa del contratto. Chi si assume una prestazione futura e anticipa il risultato concreto di questa, è naturale che debba assoggettarsi a quella determinata alea che propria del particolare tipo di contrattazione di cui si tratta: ciò è quanto il promissario si attende e può pretendere, ma nulla di più di questo.

Concludendo: chi si assume contrattualmente un alea, un rischio, si espone alle conseguenze di quell' alea, di quel rischio, ma non perciò egli assume sopra di sé le conseguenze di quei fatti non preveduti e non prevedibili che non sono necessariamente legati all'alea assunta. Pertanto, gli articoli 1467 e 1468 hanno da ritenersi applicabili anche ai contratti aleatori [ad esecuzione continuata o periodica, ovvero ad esecuzione differita (sempre che sussistano i necessari presupposti)] in tutti quei casi in cui, tenuta presente la particolare natura del rischio assunto dal debitore, nonché quella dell' avvenimento o degli avvenimenti che hanno reso eccessivamente onerosa la prestazione del debitore stesso, possa dirsi che detti avvenimenti non sono in alcun modo legati al rischio assunto.

In questi casi il principio della sopravvenienza contrattuale ha da trovare piena applicazione ed ha il medesimo fondamento giuridico che si è visto essere proprio della sopravvenienza contrattuale nei negozi non aleatori.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1469 Codice Civile

Cass. civ. n. 7479/2013

Ai fini dell'accertamento della simulazione di un contratto atipico di mantenimento (denominato anche vitalizio assistenziale), in quanto dissimulante una donazione, l'elemento essenziale dell'aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni.

Cass. civ. n. 5050/2013

Il contratto è aleatorio qualora, già al momento della sua conclusione, l'alea sia, per legge o per volontà delle parti, elemento essenziale del sinallagma. Pertanto, l'aleatorietà non può derivare dall'apposizione di una condizione sospensiva, che incide sull'efficacia e non sulla struttura contrattuale, né dal versamento di una caparra, rientrando gli effetti di tale dazione nell'alea normale di un contratto sottoposto a condizione sospensiva.

Cass. civ. n. 17399/2004

Tenuto conto che nel contratto aleatorio è incerto — al momento della stipulazione — il rapporto fra il sacrificio e il vantaggio derivante dal negozio, la vendita del diritto di usufrutto è un contratto commutativo, atteso che il valore del diritto, seppure con valutazione probabilistica, è determinato in modo obiettivo sulla base di coefficienti rapportati alla vita dell'usufruttuario e secondo un meccanismo stabilito dalla legge.

Cass. civ. n. 10/1993

L'incertezza circa l'entità del vantaggio e, correlativamente, della perdita di ciascun contraente all'atto della stipulazione del contratto, nella quale si concretizza l'alea, cioè il rischio del contratto aleatorio, deve essere obiettiva e dipendere dal verificarsi o meno di un evento futuro dedotto quale fonte dell'alea. Pertanto, un contratto tipicamente commutativo, quale la compravendita, non può qualificarsi aleatorio per volontà delle parti, per il solo fatto della mancata determinazione e precisazione del prezzo al momento della conclusione, che però sia pienamente determinabile in base agli elementi di riferimento indicati nel contratto medesimo.

Nei contratti aleatori per volontà delle parti, l'alea è estranea allo schema legale ed è introdotta con una specifica pattuizione. Ne consegue che, a fronte della domanda di rescissione per lesione di un contratto di tipo commutativo, quale la compravendita, la pattuizione relativa all'introduzione dell'alea nel negozio si pone come oggetto di un'eccezione in senso proprio, e non può essere rilevata d'ufficio.

Cass. civ. n. 8949/1990

Il contratto di appalto (disciplinato dagli artt. 1665 e ss. c.c.) cui è assimilato — ai sensi dell'art. 241 c.n. — il contratto di costruzione navale, pur non essendo per sua natura aleatorio, può assumere tale carattere per volontà delle parti, quando vi sia introdotto un coefficiente di assoluta incertezza nel rischio cui i contraenti vengono esposti, cioè l'assunzione dell'alea per ogni evento, anche il più anomalo. In tal caso, per il disposto dell'art. 1469 c.c., non sono applicabili le disposizioni degli artt. 1467 e 1468 c.c. circa le conseguenze dell'eccessiva onerosità sopravvenuta. (Nella specie, la S.C. nell'affermare il principio in cui di massima, ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano attribuito carattere aleatorio per volontà delle parti al contratto di costruzione navale nel quale era stata inserita una clausola di blocco dei prezzi anche a fronte di futuri aumenti del costo dei materiali e della mano d'opera).

Cass. civ. n. 3694/1984

Anche al di fuori dei contratti tipicamente aleatori la previsione da parte dei contraenti del rischio di un evento comporta l'assunzione dell'alea in relazione ad ogni fatto incidente su di esso, con la conseguenza che le norme sulla sopravvenuta impossibilità della prestazione e sull'eccessiva onerosità della stessa non sono applicabili nei confronti della parte in danno della quale si sia risolto quell'evento.

Cass. civ. n. 167/1976

Il contratto di vendita con riserva di usufrutto è, per sua natura, commutativo e non aleatorio, in quanto le parti possono determinare, sin dal momento della conclusione del negozio, il valore della nuda proprietà, calcolando quello dell'usufrutto a tale data (sulla base dei coefficienti fondati sull'età o sulle altre condizioni soggettive dell'usufruttuario) e detraendolo poi dal valore della piena proprietà.

Cass. civ. n. 1003/1970

Il contratto aleatorio ricorre allorquando l'alea sia insita nella natura stessa del negozio o derivi da specifiche pattuizioni stabilite dai contraenti e lo caratterizzi nella sua interezza fin dalla formazione, per modo che in relazione al rischio, al quale si espongono i contraenti, divenga incerto per uno o per tutti i contraenti il vantaggio economico perseguito. Pertanto, è da escludersi l'ipotesi del contratto aleatorio quando ciascuna delle parti all'atto del perfezionamento del contratto ha avuto la possibilità di valutare il proprio rispettivo sacrificio e vantaggio.

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