Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1003 del 10 aprile 1970

(2 massime)

(massima n. 1)

Il contratto aleatorio ricorre allorquando l'alea sia insita nella natura stessa del negozio o derivi da specifiche pattuizioni stabilite dai contraenti e lo caratterizzi nella sua interezza fin dalla formazione, per modo che in relazione al rischio, al quale si espongono i contraenti, divenga incerto per uno o per tutti i contraenti il vantaggio economico perseguito. Pertanto, è da escludersi l'ipotesi del contratto aleatorio quando ciascuna delle parti all'atto del perfezionamento del contratto ha avuto la possibilità di valutare il proprio rispettivo sacrificio e vantaggio.

(massima n. 2)

La semplice clausola, con la quale in un contratto stipulato per scrittura privata l'acquirente di un immobile si riserva la facoltà di richiedere che l'atto pubblico di trasferimento venga concluso successivamente in un tempo determinato con altro soggetto, non può essere inquadrata nel contratto per persona da nominare, essendo diretta alla rivendita dell'immobile ed al fine di sottrarre i trasferimenti intermedi agli oneri fiscali.

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