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Articolo 1449 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Prescrizione

Dispositivo dell'art. 1449 Codice Civile

L'azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto(1); ma se il fatto costituisce reato, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2947(2).

La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l'azione è prescritta(3).

Note

(1) A differenza dell'annullamento (v. 1442 c.c.) il termine dal quale decorre la prescrizione è fisso.
(2) Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui il fatto integri gli estremi dell'usura (v. 644 c.p.; artt. 2, 3 l. 7 marzo 1996, n. 108).
(3) Anche sotto tale profilo la disciplina diverge da quella prevista in materia di annullamento (v. art. 1442, comma 4 c.c.).

Ratio Legis

La disciplina della prescrizione nell'azione di rescissione è più severa rispetto a quella prevista in caso di annullamento (v. 1442 c.c.) in quanto nella rescissione non vi è necessità di tutelare la libera determinazione di una parte a contrarre, bensì di riequilibrare uno squilibrio oggettivo, in sè ipotesi meno grave rispetto a quella di menomazione della libertà negoziale.

Spiegazione dell'art. 1449 Codice Civile

La prescrizione dell'azione

E’ da notare in primo luogo l'esplicita dichiarazione nel senso che l'azione è soggetta ad un termine di prescrizione e non di decadenza; dichiarazione che varrà a togliere di mezzo le controversie agitatesi sotto l'impero del codice precedente.

Da notare altresì che, pur trattandosi di termine di prescrizione, il decorso del termine consuma tanto l'azione quanto l'eccezione, in deroga al principio temporalia ad agendum sunt perpetua ad excipiendum.


Il termine di prescrizione e la sua decorrenza nelle varie ipotesi

Quanto al termine di prescrizione, l'articolo distingue tra l'ipotesi in cui la lesione integri e quella in cui non integri gli estremi di un reato: nel secondo caso la prescrizione è di un anno dalla conclusione del contratto; nel primo, ove per il reato (come è nel caso di usura) sia stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione di rescissione (art. 2947). Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione, o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, l'azione si prescrive in un anno con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

659 La rescissione assume aspetti propri in confronto all'azione di annullamento: non si possono applicare i principii della convalida (art. 1451 del c.c.), e la pronunzia non pregiudica i diritti dei terzi, anche se acquistati a titolo gratuito, salvi i principii della trascrizione (art. 1452 del c.c.). L'azione si prescrive entro un anno, anziché in cinque come per l'annullamento; ma si applica il maggior termine di prescrizione previsto dall'art. 2947 del c.c., terzo comma, quando il fatto costituisce reato (art. 1449 del c.c.).

Massime relative all'art. 1449 Codice Civile

Cass. civ. n. 6974/2017

In tema di rescissione del contratto, l'interruzione della prescrizione consegue esclusivamente alla proposizione della relativa domanda giudiziale e non anche ad un atto stragiudiziale di costituzione in mora, atteso che la corrispondente azione costituisce l'esercizio di un diritto potestativo rispetto al quale l'altra parte ha una posizione di mera soggezione.

Cass. civ. n. 6733/2005

La categoria dell'accertamento costitutivo in via incidentale si può considerare categoria generale, in quanto le norme degli artt. 1442 quarto comma, e 1449, secondo comma, c.c., che espressamente la prevedono, sono suscettibili di applicazione analogica, non potendo qualificarsi come norme eccezionali. Ne consegue che, in tema di azione costitutiva non necessaria (quale deve ritenersi quella avanzata ai sensi dell'art. 1453 c.c., in relazione alla quale l'effetto giuridico della risoluzione del rapporto negoziale non necessariamente deve verificarsi per via giudiziale, potendo trovare realizzazione anche attraverso un accordo di scioglimento del contratto), l'effetto giuridico della risolubilità del contratto per inadempimento può essere invocato anche in via di eccezione dalla parte non inadempiente che sia stata convenuta in giudizio dall'altra per la tutela di un qualche effetto giuridico che debba ricollegarsi alla vigenza attuale o pregressa del contratto, realizzandosi in tal modo un fenomeno per cui l'accertamento incidentale della risolubilità per via di eccezione è funzionale alla elisione dell'effetto giuridico del negozio (principio affermato dalla S.C. in relazione ad un giudizio di opposizione a precetto, nel quale l'opponente, per paralizzare gli effetti del titolo esecutivo giudiziale azionato nei suoi confronti, aveva invocato una intervenuta transazione e l'opposto aveva dedotto in appello in via di azione riconvenzionale la risolubilità della transazione non avente carattere novativo ed il giudice d'appello aveva dichiarato inammissibile, perché nuova, la riconvenzionale e non aveva esaminato la risolubilità sub specie di eccezione, come tale ammissibile, trattandosi di processo pendente al 30 aprile 1995 e, quindi, soggetto all'art. 345 c.p.c. nel testo previgente alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990). La categoria dell'accertamento costitutivo in via incidentale si può considerare categoria generale, in quanto le norme degli artt. 1442 quarto comma, e 1449, secondo comma, c.c., che espressamente la prevedono, sono suscettibili di applicazione analogica, non potendo qualificarsi come norme eccezionali. Ne consegue che, in tema di azione costitutiva non necessaria (quale deve ritenersi quella avanzata ai sensi dell'art. 1453 c.c., in relazione alla quale l'effetto giuridico della risoluzione del rapporto negoziale non necessariamente deve verificarsi per via giudiziale, potendo trovare realizzazione anche attraverso un accordo di scioglimento del contratto), l'effetto giuridico della risolubilità del contratto per inadempimento può essere invocato anche in via di eccezione dalla parte non inadempiente che sia stata convenuta in giudizio dall'altra per la tutela di un qualche effetto giuridico che debba ricollegarsi alla vigenza attuale o pregressa del contratto, realizzandosi in tal modo un fenomeno per cui l'accertamento incidentale della risolubilità per via di eccezione è funzionale alla elisione dell'effetto giuridico del negozio (principio affermato dalla S.C. in relazione ad un giudizio di opposizione a precetto, nel quale l'opponente, per paralizzare gli effetti del titolo esecutivo giudiziale azionato nei suoi confronti, aveva invocato una intervenuta transazione e l'opposto aveva dedotto in appello in via di azione riconvenzionale la risolubilità della transazione - non avente carattere novativo - ed il giudice d'appello aveva dichiarato inammissibile, perché nuova, la riconvenzionale e non aveva esaminato la risolubilità sub specie di eccezione, come tale ammissibile, trattandosi di processo pendente al 30 aprile 1995 e, quindi, soggetto all'art. 345 c.p.c. nel testo previgente alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990).

Cass. civ. n. 6050/1995

La disposizione dell'art. 1449 c.c., per la quale il termine annuale di prescrizione dell'azione di rescissione decorre dalla data di conclusione del contratto, deve essere coordinata con la regola generale che fa decorrere ogni termine di prescrizione solo dal momento in cui ii diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e non è applicabile, quindi, ai contratti sottoposti a condizione sospensiva, per i quali il termine annuale di prescrizione dell'azione di rescissione, essendo questa esperibile solo in presenza dei presupposti previsti dall'art. 1447 c.c. (per il contratto concluso in stato di pericolo), e dall'art. 1448 c.c. (per l'ordinaria azione di rescissione), può farsi decorrere solo dalla data in cui si è verificato l'evento dal quale dipendono gli effetti del contratto e, per la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo, la concreta operatività, quindi, delle condizioni inique che, con l'azione di rescissione, si vogliono rimuovere.

Cass. civ. n. 1526/1977

Il contratto preliminare può essere rescisso per lesione ed il termine annuale di prescrizione della relativa azione (art. 1449 c.c.) decorre dalla sua conclusione, e non dalla conclusione del contratto definitivo. Tuttavia, colui che è convenuto in giudizio per l'ottenimento di una sentenza produttiva degli effetti del contratto definitivo non concluso (art. 2932 c.c.), può chiedere in riconvenzionale la rescissione del preliminare per lesione anche se è già decorso il detto termine annuale, poiché solo con l'azione giudiziaria per l'esecuzione specifica sorge per lui in concreto la lesione.

Cass. civ. n. 3086/1975

Dall'autonomia logica e giuridica del contratto preliminare rispetto al contratto definitivo consegue che l'azione generale di rescissione per lesione ultra dimidium, proponibile contro il secondo, si distingue, per diversità di presupposti e di oggetto, da quella esperibile contro il primo; pertanto, il termine annuale fissato dall'art. 1449 c.c. per la prescrizione dell'azione di rescissione decorre, in ordine al contratto definitivo, dalla data della stipulazione del medesimo.

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Andrea C. chiede
venerdì 04/03/2016 - Toscana
“Per quanto riguarda la rescissione ultradimidium art.1448-1449 c.c., il termine prescrizionale stabilito in un anno dalla conclusione del contratto è possibile interromperlo senza necessariamente proporre l' azione giudiziale, magari con una raccomandata o quant' altro.
Se si, quali sono i mezzi necessari per interrompere la prescrizione.”
Consulenza legale i 11/03/2016
L'azione di rescissione provoca, in presenza delle due situazioni descritte negli articoli 1447 e 1448 c.c. (rispettivamente, contratto concluso da una parte in stato di pericolo e contratto che presenti una sproporzione tra le reciproche prestazioni di cui si compone, con conseguente approfittamento da parte dell'altro contraente), da un lato la liberazione dall'esecuzione delle eventuali prestazioni ancora da eseguire, dall'altro un effetto restitutorio, relativo alle prestazioni già eseguite, che ciascuna parte ha diritto vicendevolmente di ripetere dall'altra.

L'art. 1449 c.c., inoltre, prevede che tale azione si prescriva nel termine di un anno dalla conclusione del contratto.
Tale norma deve quindi essere letta insieme a quanto l'ordinamento detta in tema di prescrizione. In particolare, l'art. 2943 c.c. stabilisce che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio, nonché dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'ultimo comma di tale disposizione prevede inoltre la possibilità di interrompere la prescrizione mediante qualsiasi altro atto che valga a costituire in mora il debitore, con il quale il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca.

Tornando alla questione posta dallo scrivente, e cioè se l'invio di una lettera raccomandata (o di qualsiasi altro mezzo) per interrompere il decorso del termine di prescrizione valga anche in caso di rescissione, la risposta da darsi è tuttavia negativa.

La giurisprudenza, infatti, anche recentemente ha affermato che, mentre la domanda giudiziale è un atto che vale a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione rispetto a qualsiasi diritto soggetto ad estinguersi per inerzia del titolare, la costituzione in mora del debitore può avere tale efficacia limitatamente ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte e non anche rispetto ai diritti potestativi, quali sono quelli miranti ad una pronuncia di efficacia, di annullamento, risoluzione o rescissione di un atto, ai quali corrisponde nella controparte una posizione di mera soggezione all'iniziativa altrui (Cass. 16 dicembre 2010, n. 25468; Cass. 27 settembre 2007, n. 20332).

In conclusione, l'interruzione della prescrizione di cui all'art. 1449 c. c. potrà aver luogo solo a seguito della proposizione di una domanda giudiziale, restando irrilevante l'utilizzo di altri mezzi (come ad esempio l'invio di una lettera raccomandata) volti a costituire in mora la controparte.