Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 6974 del 17 marzo 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rescissione del contratto, l'interruzione della prescrizione consegue esclusivamente alla proposizione della relativa domanda giudiziale e non anche ad un atto stragiudiziale di costituzione in mora, atteso che la corrispondente azione costituisce l'esercizio di un diritto potestativo rispetto al quale l'altra parte ha una posizione di mera soggezione.

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