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Articolo 1451 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Inammissibilitą della convalida

Dispositivo dell'art. 1451 Codice Civile

Il contratto rescindibile non può essere convalidato.

Ratio Legis

Se si ritiene che la rescissione sia posta a tutela dell'equilibrio oggettivo del contratto, più che della libertà di determinazione negoziale della parti, si deve dedurre che il divieto di convalida si giustifica in considerazione del fatto che la convalida non farebbe venir meno tale squilibrio, il quale può essere eliminato solo dalla riduzione ad equità (v. 1450 c.c.) o dalla rescissione stessa. Secondo altra tesi, la convalida non è ammessa poichè proverrebbe da una parte priva di una volontà libera, per pericolo (1447 c.c.) o per bisogno (1448 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1451 Codice Civile

L'inammissibilità della convalida

Il codice del 1865 escludeva, per i contratti rescindibili, la conferma, ratifica od esecuzione volontaria (art. #1309# ult. comma); e, con particolare riferimento alla vendita, dichiarava a favore del venditore che fosse stato leso «il diritto di chiedere la rescissione... ancorché nel contratto avesse rinunziato espressamente alla facoltà di domandare una tale rescissione, ed avesse dichiarato di donare il di più del valore».

La seconda dichiarazione non era necessaria, ed è quindi opportunamente stata omessa; la prima è stata riprodotta nell'articolo in esame. Essa è peraltro difficilmente giustificabile in un sistema che, come quello vigente, pone per l'esercizio dell'azione di rescissione dei presupposti soggettivi, e non più soltanto la oggettiva sproporzione tra le prestazioni.

E’ appena il caso di avvertire che alla inammissibilità della convalida non contraddice la possibilità di modificazione del contratto, al fine di liberarlo dalla lesione la convalida, (è stato giustamente osservato), ove fosse ammessa, sarebbe opera della parte lesa, laddove la modificazione è opera della controparte.

Per la stessa ragione è valida la transazione in ordine al contratto affetto da lesione: essa postula infatti un corrispettivo, sia pure in misura inferiore a quello strettamente dovuto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

659 La rescissione assume aspetti propri in confronto all'azione di annullamento: non si possono applicare i principii della convalida (art. 1451 del c.c.), e la pronunzia non pregiudica i diritti dei terzi, anche se acquistati a titolo gratuito, salvi i principii della trascrizione (art. 1452 del c.c.). L'azione si prescrive entro un anno, anziché in cinque come per l'annullamento; ma si applica il maggior termine di prescrizione previsto dall'art. 2947 del c.c., terzo comma, quando il fatto costituisce reato (art. 1449 del c.c.).

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