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Articolo 1450 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Offerta di modificazione del contratto

Dispositivo dell'art. 1450 Codice Civile

Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità(1).

Note

(1) Tale proposta di modificazione si esprime mediante un atto unilaterale recettizio, analogamente a quanto avviene in caso di rettifica (v. 1334 c.c.). Il contraente, in particolare, può offrire di aumentare la propria prestazione ovvero di ridurre la richiesta verso la controparte.

Ratio Legis

La norma costituisce applicazione del principio di conservazione del contratto e, al contempo, persegue finalità deflattive.

Brocardi

Reductio ad aequitatem

Spiegazione dell'art. 1450 Codice Civile

L’art. #1534# cod. 1865

L’art. #1534# codice del 1865 era redatto nei seguenti termini: «nel caso in cui l'azione di rescissione venga ammessa, il compratore ha la scelta o di restituire la cosa o di ritenerla, pagando supplemento al giusto prezzo».

Partendo dalla lettera di tale norma, la dottrina soleva parlare, nei confronti del convenuto in rescissione, di una obbligazione alternativa, o, quanto meno, facoltativa, il cui oggetto in obligatione fosse la restituzione della cosa, quello in facultate solutionis il pagamento del supplemento.

Né l'una né l'altra costruzione potevano peraltro essere accolte.

La prima era in ogni caso da respingere, in quanto l'offerta del supplemento non era per il codice del 1865, come non è oggi, un obbligo per il convenuto, che non poteva e non può esservi costretto, ma una sua mera facoltà, un mezzo con cui egli può — se così crede — impedire che la rescissione abbia luogo. Ciò posto, è chiaro come non si potesse e non si possa nemmeno parlare di obbligazione facoltativa, mancandone il presupposto. Come infatti configurare un obbligo del convenuto di ritrasferire la proprietà del bene quando, con la rescissione, la proprietà è già tornata all'attore per effetto della pronuncia del magistrato?

Tutt'al più, era stato giustamente osservato, si potrà parlare di un obbligo per quanto concerne la restituzione del possesso (che, però, si noti, in taluni casi può anche non aversi: per es. se il leso esercita l'azione di rescissione quando ancora non si è avuta l'esecuzione del contratto).

La realtà è piuttosto che la dazione del supplemento era, già per il codice del 1865, un mezzo con cui il convenuto poteva evitare la rescissione, era cioè una prestazione funzionante da condizione risolutiva della rescissione stessa.


Innovazioni del vigente codice

La dizione dell'art. 1450 differisce cosi da quella dell'art. #1534# codice del 1865, come da quella dell'art. 767 cod. civ. vigente, relativo alla rescissione della divisione («facoltà di dare il supplemento» per troncare il corso «all'azione»). Ed è indubbiamente preferibile all'una e all'altra. Anzitutto, è stata sostituita all'espressione «supplemento al giusto prezzo» quella più ampia e comprensiva di «modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità»; inoltre si è precisato che all'uopo non occorre la effettiva modificazione, ma basta l'offerta. Infine — mentre, come si è veduto, l'art. #1534# parlava di scelta tra la rescissione e la modificazione del contratto «nel caso in cui l'azione di rescissione venga ammessa» e dava la scelta fra due termini concreti: restituzione della cosa con recupero del prezzo oppure esborso del supplemento di prezzo fissato dal giudice, il che legittimava il dubbio che il convenuto dovesse attendere per la scelta lo svolgimento del giudizio di lesione con le spese e la perdita di tempo conseguenti, la nuova norma ha tolto di mezzo tale dubbio, col dichiarare che il contraente, contro il quale è domandata la rescissione, la può evitare, offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità. Il che significa che fin dapprincipio il convenuto può modificare il contratto, per modo che i1 giudizio di stima non si compia più in rapporto alle prestazioni originarie, sibbene in relazione alle prestazioni modificate.


Natura, contenuto e caratteristiche dell'offerta

E’ chiaro che la riconduzione ad equità si deve concepire — nell'ipotesi di cui all'art. 1447 — come la rinuncia ad una parte della prestazione, e — nell'ipotesi di cui all'art. 1448 — come l'offerta di un supplemento di controprestazione, che faccia scendere, anche soltanto alla metà del valore di una delle prestazioni, la sproporzione fra di esse.

In che consiste l'offerta relativa? Trattasi evidentemente di una dichiarazione di volontà a carattere negoziale, diretta all'altra parte, anche se formalmente inserita in un atto processuale destinato in pari tempo al giudice.

L'offerta può essere accettata dall'altra parte; e, se ricorrano hinc inde i requisiti di legge, ne potrà nascere un accordo contrattuale; e se, per contro, l'altra parte non l'accetti, la valutazione della «sufficienza» o meno della modificazione a ricondurre il contratto ad equità è rimessa al prudente apprezzamento del magistrato, in rapporto alla qualità del contratto ed alla posizione dei contraenti.

Ove il giudizio sia favorevole all'offerente, questi otterrà una pronuncia che ad un tempo respingerà la domanda di rescissione e darà atto del contratto modificato e ricondotto ad equità.

Quanto al tenore dell'offerta, è chiaro che la legge consente non solo l’offerta specifica, contenente l'indicazione in forma concreta delle modificazioni da introdurre nel contratto originario, ma anche un'offerta di contenuto in tutto o in parte indeterminato, purché determinabile dal giudice; così come consente un'offerta in forma condizionata, e cioè per l'ipotesi che il giudice ritenga che ricorrano gli estremi per l'accoglimento della domanda di rescissione.

Poiché l'offerta mira ad evitare la rescissione, essa può naturalmente essere fatta anche all'infuori del giudizio. Il contraente, al quale sia stata stragiudizialmente minacciata la domanda di rescissione, può prevenirla con una propria offerta, a sua volta stragiudiziale, che, ove accettata, estingue l'azione della controparte, facendone venir meno la causa petendi, prima ancora che sia prospettata al giudice.

Ma, in caso di giudizio, fino a quel momento può essa farsi? Mentre, con riferimento alla rescissione per lesione ultra dimidium di cui all'articolo #1529# codice del 1865 ed alla rescissione della divisione (art. 767), è da ritenere che l'offerta possa trovar luogo tanto nel corso del giudizio quanto dopo l'emanazione della sentenza di rescissione (rispetto alla quale, come si è veduto, l'offerta funziona da condizione risolutiva) senza che il giudice sia tenuto, di sua iniziativa e senza richiesta di parte a prefiggere un termine per l'esercizio del diritto relativo, si controverte se un'offerta posteriore alla sentenza sia ammissibile nell'ipotesi in esame.

Già si è detto che l'offerta della reductio ad aequitatem non è un obbligo, ma una semplice facoltà del convenuto; ond'è che egli non è tenuto a farla nemmeno quando la rescissione non possa aver esecuzione (per essere ad es. perito in tutto od in parte il bene acquistato a vile prezzo, o per essere questo già stato alienato a terzi, all'infuori dei casi previsti nell'art. 1452): in tal caso troveranno applicazione i principi generali concernenti la sostituzione dell'id quod interest al bene.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1450 Codice Civile

Cass. civ. n. 24247/2016

Affinché il convenuto possa impedire la pronunzia di rescissione per lesione "ultra dimidium" attraverso l'offerta di riduzione ad equità del contratto, occorre che detta offerta sia tale da ricomprendere la differenza tra la somma corrisposta ed il valore del bene al momento della costituzione del rapporto, e non soltanto idonea ad eliminare la sproporzione tra le due prestazioni.

Cass. civ. n. 12665/2014

L'offerta di riduzione ad equità del contratto rescindibile, avendo natura sostanziale, può essere formulata all'esito dell'accertamento del vizio, sicché, rispetto ad essa, non si verificano preclusioni processuali.

Cass. civ. n. 10976/2014

L'offerta di modificare il contratto rescindibile, in modo da ricondurlo ad equità, qualora sia formulata nel corso del giudizio può anche limitarsi a chiedere la determinazione al giudice, in base ad elementi oggettivi da accertarsi in giudizio.

Cass. civ. n. 5922/1991

L'offerta di reductio ad aequitatem ad opera della parte contro la quale è chiesta una pronuncia di risoluzione per eccessiva onerosità o di rescissione per lesione, non avendo natura di atto prenegoziale diretto a provocare con l'accettazione della controparte la stipula di un nuovo accordo modificativo del precedente, non occorre che, per evitare la richiesta risoluzione, indichi esattamente le clausole da modificare ed i limiti entro cui debbano essere modificate, ma può anche rimettersi al giudice per l'esatta individuazione delle modificazioni stesse, anche a mezzo delle opportune indagini istruttorie.

Cass. civ. n. 6630/1988

L'offerta di modificare un contratto rescindibile in modo da ricondurlo ad equità (art. 1450 c.c.) costituisce una dichiarazione di volontà negoziale che può essere formulata anche con domanda giudiziale, purché riconducibile alla parte mediante sottoscrizione dell'atto contenente la relativa dichiarazione o con la sottoscrizione della procura speciale ad litem al difensore, apposta a margine o in calce dell'atto medesimo. (Fattispecie in cui il giudice del merito aveva ritenuto inefficace l'offerta contenuta nell'atto di riassunzione del processo, sottoscritto dal procuratore in base a procura rilasciata a margine. La S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha enunciato il principio di cui in massima).

Cass. civ. n. 1046/1983

In tema di rescissione di un contratto di compravendita per lesione «ultra dimidium», il supplemento del prezzo a carico del compratore, per la riduzione ad equità del contratto stesso, secondo la previsione dell'art. 1450 c.c., mediante una somma che copra la differenza fra il valore del bene all'atto della costituzione del rapporto ed il corrispettivo allora pattuito, integra un debito di valore, il quale deve essere adeguato in relazione alla svalutazione monetaria sopravvenuta, e comporta inoltre la corresponsione degli interessi legali a titolo compensativo dalla data della stipulazione.

Cass. civ. n. 1067/1976

Il giudice al quale viene rimessa dalla parte la determinazione della somma necessaria per ricondurre ad equità il contratto rescindibile non emana una pronuncia secondo equità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 c.p.c., mancandone tutti i presupposti; in tal caso, infatti, egli decide secondo le norme del diritto, con puntuale applicazione dei principi posti in tema di rescissione e modificazione del contratto dagli artt. 1448 e ss. c.c., procedendo secondo i dati obiettivi acquisibili al giudizio. In tema di riconduzione ad equità del contratto rescindibile, qualora il contraente offra in giudizio una somma determinata, senza altra richiesta, il giudice non può far altro se non valutare l'offerta e, a seconda che la ritenga sufficiente o no, accogliere o rigettare la domanda; se invece il contraente, pur indicando una somma a suo giudizio congrua, si rimetta al giudice per la sua determinazione, in tal caso il giudice che la ritenga inadeguata può integrarla. Il giudice, nel procedere all'adeguamento necessario per ridurre ad equità il contratto rescindibile deve tener conto del pregiudizio che il contraente leso ha subito nel proprio patrimonio: tale pregiudizio è rappresentato non solo dal minor prezzo convenuto all'epoca del contratto, ma anche dalle alterazioni che per eventi successivi — come la svalutazione monetaria — si sono verificate sull'importo corrispondente; a tal fine deve perciò tenersi conto anche degli interessi dalla conclusione del contratto, a meno che di questi non si preferisca fare una liquidazione distinta da quella relativa al supplemento dovuto come capitale. Al fine della determinazione del supplemento del giusto prezzo dovuto per ricondurre ad equità il contratto rescindibile occorre riferirsi non già al momento della conclusione del contratto (come avviene, per l'accertamento della lesione) o a quello della domanda, bensì al momento in cui si opera la riduzione ad equità, e cioè al momento della pronuncia, poiché è a questo punto che si normalizza il rapporto; a tal fine devesi tener conto anche della svalutazione monetaria frattanto intervenuta, la quale, riferendosi a credito di valore, è rilevabile anche d'ufficio, rivalutandosi, nel contempo, anche la somma già corrisposta.

Cass. civ. n. 1037/1976

L'offerta con la quale il convenuto con azione di rescissione del contratto per lesione proponga la riduzione ad equità del contratto medesimo, dichiarandosi cioè disposto ad una modificazione in tal senso dei patti e chiedendo al giudice un correlativo provvedimento che incida sul rapporto sostanziale, ha natura di domanda giudiziale logicamente e giuridicamente subordinata alla rescindibilità del contratto; da ciò consegue che l'eventuale adesione della controparte all'offerta di riduzione ad equità può perfezionare un contratto modificativo, ed essere quindi vincolante per l'offerente (sempre che l'offerta contenga la quantificazione della proposta modificativa e non si rimetta in proposito al giudice), solo nel caso in cui risulti accertata la sussistenza degli estremi per la rescindibilità del rapporto.

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