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Articolo 1320 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Estinzione parziale

Dispositivo dell'art. 1320 Codice Civile

Se uno dei creditori ha fatto remissione del debito o ha consentito a ricevere un'altra prestazione in luogo di quella dovuta(1), il debitore non è liberato verso gli altri creditori. Questi tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile [1316] se non addebitandosi(2) ovvero rimborsando(3) il valore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa [1301].

La medesima disposizione si applica in caso di transazione [1304], novazione [1300], compensazione [1302] e confusione [1303].

Note

(1) In altri termini, se uno dei creditori ha stipulato con il debitore una datio in solutum (v. 1197 c.c.).
(2) L'addebitamento ha effetti obbligatori.
(3) Il rimborso ha effetto estintivo.

Ratio Legis

Con la remissione del debito (1236 ss. c.c.), la prestazione in luogo di adempimento (1197 c.c.), la transazione (1304 2, 1965 c.c.), la novazione (1230, 1300 2, c.c.), la compensazione (1241, 1302 2, c.c.), la confusione (1253, 1303 2, c.c.) intercorse tra un creditore ed il debitore l'obbligazione indivisibile non è adempiuta: pertanto il debitore vi rimane tenuto. Tuttavia, se egli adempie il creditore deve rimborsare quanto ha già ricevuto poichè altrimenti ne ricaverebbe un arricchimento non giustificato (2041 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1320 Codice Civile

Remissione del debito o mutamento della prestazione. Effetti nei confronti degli altri creditori. Regole applicabili in caso di transazione, novazione, compensazione e confusione.

In caso di remissione, transazione, novazione, compensazione, confusione fatta da uno dei creditori o di ricevimento da parte di questo di una prestazione diversa da quella dovuta, il debitore continua ad essere tenuto verso gli altri creditori.
Ad evitare peraltro un ingiusto aggravio di oneri a carico del debitore, è stabilito che il creditore, che chiede il pagamento dell’intera prestazione, deve addebitare a sè medesimo o rimborsare il debitore della parte di colui che ha fatto la remissione o che ha ricevuto la prestazione diversa.

Ciò discende dalla peculiare natura che determina la necessità di una diversa disciplina da quelle dettate in proposito per le obbligazioni solidali.

Infine non si è ritenuto opportuno riprodurre l'art. #1208# del vecchio codice che consentiva all'erede, convenuto per l'intero adempimento, di chiedere un termine per chiamare in causa gli altri coeredi: tale disposizione era certamente pleonastica, perchè, mentre da un lato costituiva un'inutile ripetizione del diritto di regresso spettante al debitore escusso, richiamava d'altro lato un diritto meramente processuale, che trova la sua naturale disciplina nel codice di rito.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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