Cass. civ. n. 34984/2024
In tema di obbligazioni solidali passive, vanno distinte la possibilità di eccepire la compensazione del debito solidale con il credito personale di un altro debitore e l'opponibilità da parte del condebitore della vicenda estintiva-satisfattiva verificatasi per effetto dell'eccezione di compensazione sollevata da altro condebitore per un proprio credito personale: nel primo caso, opera la regola di cui all'art. 1302, comma 1, c.c. e il condebitore può opporre in compensazione al comune creditore il credito di cui è titolare un altro condebitore solo nei limiti della quota interna di quest'ultimo; nel secondo caso, l'opponibilità è consentita con riferimento all'intero debito, sebbene la sua esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio e senza preclusioni di carattere processuale, con la conseguenza che l'effetto liberatorio può essere rilevato dal giudice anche in difetto di una richiesta di parte.
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In tema di obbligazioni solidali passive, rispetto al regime generale dell'inopponibilità delle cause estintive personali ad altri debitori se non nei limiti della quota del rapporto estinto (ex art. 1302, comma 1, c.c.), opera l'eccezione della comunicazione degli effetti favorevoli delle vicende giuridiche incidenti sulle singole posizioni debitorie ogniqualvolta la causa estintiva (nel caso di specie, la compensazione), pur relativa al singolo rapporto, abbia tuttavia efficacia satisfattiva dell'interesse creditorio, perché in questa ipotesi si determina una fattispecie estintiva dell'obbligazione analoga a quella dell'adempimento, sicché all'effetto satisfattorio dell'interesse del creditore, pur realizzato mediante l'attività materiale o giuridica di uno solo dei condebitori, consegue l'effetto liberatorio anche per gli altri debitori in solido, con l'ulteriore conseguenza, sul piano processuale, che la liberazione può essere rilevata anche officiosamente dal giudice, qualora risulti comunque provata.
Cass. civ. n. 16246/2024
In caso di causa estintiva personale ad un condebitore, come la compensazione, gli altri condebitori possono opporla nei limiti della quota del rapporto estinto. Tuttavia, se il condebitore eccepisca in compensazione un proprio credito in modo da estinguere l'intero debito, anche gli altri condebitori potrebbero reputarsi liberati verso il creditore (pur restando obbligati per la loro quota verso il condebitore titolare del credito eccepito in compensazione).
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Nelle obbligazioni soggettivamente complesse ex latere debitoris soggette al regime di solidarietà, si pone la questione dell'opponibilità delle eccezioni personali agli altri debitori e dei limiti entro i quali può essere opposto in compensazione il credito dell'eventuale condebitore. La soluzione di tali questioni richiede l'individuazione dei limiti della contaminazione tra le due opposte regole (la separatezza delle vicende giuridiche incidenti sulle singole posizioni debitorie e la comunicazione degli effetti favorevoli) e delle deroghe alla regola generale dell'inopponibilità.
Cass. civ. n. 10024/2023
In tema di contratto di conto corrente, il principio dell'efficacia "pro quota" dell'eccezione di compensazione nelle obbligazioni solidali non riceve deroghe sicché la banca non può, a meno che le parti non abbiano diversamente disposto, operare la compensazione del credito vantato nei confronti di uno dei cointestatari, non regolato nel conto corrente cointestato, in misura superiore alla quota del saldo di spettanza di quest'ultimo.
Cass. civ. n. 11956/1993
In forza del coordinato disposto degli artt. 1302 e 1273 c.c., l'accollante, nella sua qualità di condebitore in solido dell'accollato, è legittimato ad opporre in compensazione all'accollatario i crediti dell'accollato medesimo.