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Sezione IV - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Delle obbligazioni divisibili e indivisibili

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
58 La nozione dell'obbligazione indivisibile si è rica­vata (art. 63) dalla fusione organica degli articoli 160 e 161 n. 3 del progetto 1936, che si integrano a vicenda, mentre è rimasta nell'art. 64 la sostanza dell'art. 161, nn, 1 e 2 del pro­getto stesso.
La definizione adottata non riporta, dall'art. 158 progetto del 1936, il riferimento alla costituzione e al trasferimento di un diritto, perché l'ipotesi è compresa nella dizione più gene­rica «prestazione che ha per oggetto una cosa o un fatto in­divisibile», con la quale si inizia l'art. 63.
59 Ho condotto, in via generale, sotto la disciplina delle obbligazioni solidali quella concernente le obbligazioni indivisibili (art. 66).
Dopo di che ho segnato le differenze derivanti dalla diversa caratteristica essenziale di entrambe.
Una prima differenza concerne la trasmissione del vincolo di indivisibilità agli eredi del debitore o del condebitore o di uno di essi (art. 67); una seconda riguarda il diritto degli creditori di esigere l'intera prestazione, che si è subordinato all'obbligo di dare cauzione a garanzia degli altri creditori (art. 69). Questo obbligo, previsto dall'art. 1207 cod. civ., era stato soppresso dalla Commissione reale (art. 163 del suo progetto); ma non mi è riuscito di intenderne la ragione.
Una terza differenza riguarda, infine, l'estinzione per parte delle obbligazioni indivisibili (art. 70), e si riconduce all'arti­colo 1207 capov. cod. civ. (art. 163, capov. progetto 1936); la norma qui prevista ha carattere di principio generale, e viene,
infatti, espressamente estesa, dal terreno della remissione, ad ogni altra ipotesi di estinzione parziale del l'obbligazione indi­visibile per causa non satisfattiva (art. 70 capov.)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
600 Alla disciplina dell'obbligazione solidale si è ricondotta quella dell'obbligazione indivisibile (art. 1317 del c.c.), salvo per quanto attiene alla situazione degli eredi del debitore (art. 1318 del c.c.) e all'estinzione parziale dell'obbligazione (art. 1320 del c.c.). Simile parificazione è giustificata dal fatto che, così nelle obbligazioni solidali come nelle obbligazioni indivisibili, deve essere prestato il totum. Indivisibile può essere considerata anche un'obbligazione che potrebbe materialmente dividersi, se le parti hanno voluto escludere la divisibilità (art. 1316 del c.c.): ora le differenze ontologiche tra tale ipotesi e l'obbligazione solidale sfuggono all'indagine più accurata, specie di fronte alla frequenza del patto di indivisibilità, che viene di solito stipulato allo scopo di dare maggiore sicurezza al credito, o cioè per lo stesso scopo per il quale la legge preordina la solidarietà o questa viene stipulata anche rispetto agli eredi di uno dei debitori. Non si nega che l'impossibilità materiale di prestare per parti una cosa indivisibile può giustificare determinazioni particolari della legge; ma, adeguate talune disposizioni a siffatta situazione, il mantenimento di una differenza di regime tra l'obbligazione indivisibile e quella solidale avrebbe moltiplicato i problemi giuridici e non avrebbe semplificato i rapporti.
601 Appunto con finalità semplificatrici si è soppresso, nell'elencazione dei casi di indivisibilità, quello previsto dall'art. 1205 n. 3 cod. civ. del 1865, che ha dato sempre luogo a difficoltà di interpretazione e che, in verità, nel suo significato più accoglibile, doveva intendersi quale ulteriore riferimento all'indivisibilità subiettiva o convenzionale; già richiamata nella seconda parte dell'art. 1202 stesso codice. Peraltro, anche il n. 1 dell'art. 1205 rientrava nell'orbita dell'art. 1202: il debito di corpo determinato è infatti fra quelli che le parti intendono considerare sempre come non suscettibile di divisione, anche quando si tratti di corpo di sua natura divisibile. Si è pure soppresso l'art. 1208 del codice precedente, che in alcuni casi consentiva all'erede, convenuto per la totalità, di chiedere un termine per chiamare in causa i coeredi. L'articolo suddetto, dai più interpetrato come affermazione del diritto dell'erede convenuto di svolgere un'azione di regresso verso il condebitore, si limitava, in sostanza, a richiamare un diritto meramente processuale già regolato dal codice di rito nell'istituto dell'intervento coatto di terzi su richiesta di una delle parti per comunione di interessi o per pretesa di garanzia; una disposizione simile era perciò superflua, o certamente fuori posto.