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Articolo 1303 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Confusione

Dispositivo dell'art. 1303 Codice Civile

Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e di debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel condebitore(1).

Se nella medesima persona si riuniscono le qualità di debitore e di creditore in solido, l'obbligazione si estingue per la parte di questo.

Note

(1) Ad esempio, Tizio e Caio sono condebitori in solido di 100 verso Sempronio, il quale muore lasciando quale unico erede Tizio. Conseguentemente Caio vedrà estinguersi il suo debito per la somma di 50 e dovrà pagare i residui 50 a Tizio, quale erede di Sempronio. Se poi Tizio è debitore principale e Caio fideiussore, il debito di quest'ultimo si estingue interamente.

Ratio Legis

La norma, come le precedenti (1300, 1301, 1302 c.c.), è applicazione di un principio valevole in tema di obbligazioni solidali passive: le vicende che riguardano uno dei rapporti obbligatori si estendono agli altri condebitori solo se producono effetti favorevoli per questi.

Spiegazione dell'art. 1303 Codice Civile

Non comunicabilità dell'effetto estintivo della confusione agli altri soggetti

La confusione, che si produce quando si riunisce nella persona di un debitore in solido anche la qualità di creditore, ovvero in quella del concreditore la qualità di debitore aveva effetto estintivo rispetto a detti soggetti; ma non rispetto agli altri; secondo il diritto romano (L. 71, princ. XI,VI, 1).

Il codice napoleonico accolse lo stesso concetto, temperandolo però nel senso che la confusione potesse sempre invocarsi limitatamente alla quota del debito, che si era estinto per confusione.

Il codice del 1865 pure si uniformò a questo indirizzo con le norme contenute negli articoli #1194# e #1257# e gli stessi principi sono stati accolti nel codice vigente.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1303 Codice Civile

Cass. civ. n. 26948/2021

L'art. 1303 cod. civ. disciplina gli effetti della confusione quale modo di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento in relazione alle obbligazioni solidali stabilendo, al primo comma che se nella medesima persona si riuniscono le qualità di creditore e debitore in solido, l'obbligazione degli altri debitori si estingue per la parte di quel debitore. L'effetto estintivo della confusione si determina solo per la quota dell'obbligazione solidale.

Cass. civ. n. 22726/2019

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, qualora il danneggiato dal sinistro ceda al responsabile civile il credito risarcitorio azionabile ex art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 nei confronti della propria compagnia assicuratrice, la riunione in capo al cessionario delle qualità di creditore e debitore in solido non determina l'estinzione per confusione della autonoma obbligazione gravante sull'assicuratore, non trovando in tal caso applicazione l'art. 1303, comma 1, c.c., attesa la peculiare forma di solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile.

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