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Articolo 448 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 10/10/2025]

Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla responsabilitą genitoriale sui figli

Dispositivo dell'art. 448 bis Codice Civile

(1)Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione.

Note

(1) L'articolo è stato aggiunto dall’art. 1, comma IX della L. 10 dicembre 2012 n. 219.
Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ha sostituito il termine potestà con "responsabilità genitoriale".

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 448 bis Codice Civile

Corte cost. n. 34/2016

E' inammissibile questione di legittimitą costituzionale del nuovo art. 448-bis c.c. nella parte in cui sarebbe, comunque, consentito il riconoscimento del diritto agli alimenti nei confronti del genitore che, pur non essendo stato propriamente dichiarato decaduto dalla responsabilitą genitoriale, si sarebbe reso protagonista, per il passato, di una condotta trascurata nei confronti del figlio chiamato, successivamente, in giudizio per la prestazione alimentare, una volta sopravvenuta una condizione di bisogno del genitore stesso.

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Consulenze legali
relative all'articolo 448 bis Codice Civile

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C. N. chiede
mercoledģ 26/11/2025
“Buongiorno, con la presente per chiedere se è obbligatorio, per legge, che un figlio debba mantenere o aiutare una madre, anche se quest'ultima non si è mai comportata da buona madre. Vi scrivo per un mio collega, perché lui è in evidente crisi da qualche giorno e lo voglio aiutare. Con la madre ha sempre avuto un rapporto difficile, il padre si è suicidato anche per colpa della moglie, abbiamo scoperto per caso pochi giorni fa che la casa di famiglia (proprietà della madre da cui il figlio è stato cacciato e sbattuto per strada a 20 anni, il mese dopo il suicidio del padre ?perché lei voleva stare da sola con l'amante) è stata venduta all'asta causa fallimento dell hotel in cui era socia; pertanto la madre non versa in buone condizioni economiche, e il figlio ha il terrore che sua madre possa chiedere al tribunale di aiutarla economicamente, essendo l'unico figlio...lui la odia, non ne vuole sapere più niente, e vorrei aiutarlo perché lo vedo distrutto a questo pensiero. Mi potete aiutare? Vuole rinunciare all'asse eriditario, uscire definitivamente dalla vita di sua madre. Grazie, cordiali saluti”
Consulenza legale i 26/11/2025
Purtroppo non si intravedono possibilità, per il figlio, di sottrarsi all’obbligo di versare gli alimenti alla madre, sempre che sussistano i presupposti previsti dalla legge.
Ma procediamo con ordine.

Gli artt. 433 e seguenti del codice civile disciplinano i cosiddetti alimenti, i quali consistono in una prestazione di natura economica che può essere eseguita o versando periodicamente (ad esempio, mensilmente) una somma di denaro al beneficiario, oppure in maniera diretta, cioè accogliendo presso di sé l’alimentando e provvedendo alle sue necessità.
Tra i soggetti obbligati a corrispondere gli alimenti vi sono, appunto, i figli nei confronti dei genitori.

Gli alimenti, secondo l’art. 438 del c.c., possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
La misura degli alimenti - che, in mancanza di accordo, verrà stabilita dal giudice - deve essere determinata in proporzione al bisogno di chi li domanda e alle condizioni economiche di chi deve somministrarli.
Essi comprendono quanto necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale. Quindi gli alimenti sono rivolti a soddisfare le basilari esigenze di vita del beneficiario, da determinarsi caso per caso anche in riferimento alla situazione soggettiva dell’alimentando.

Con specifico riguardo all’obbligo alimentare dei figli verso i genitori, l’art. 448 bis del c.c., di recente introduzione, si limita a prevedere che “il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale”.
Il riferimento è al provvedimento eventualmente assunto dal Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'art. 330 del c.c., secondo il quale il giudice minorile può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri, con grave pregiudizio del figlio.

Quindi il figlio può sottrarsi all’obbligo alimentare nei confronti del genitore solo se quest’ultimo - beninteso, quando il figlio stesso era minorenne - è stato privato della responsabilità genitoriale (quella che, prima delle riforme degli ultimi anni, veniva chiamata “potestà dei genitori”).