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Articolo 448 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla responsabilitą genitoriale sui figli

Dispositivo dell'art. 448 bis Codice Civile

(1)Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione.

Note

(1) L'articolo è stato aggiunto dall’art. 1, comma IX della L. 10 dicembre 2012 n. 219.
Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ha sostituito il termine potestà con "responsabilità genitoriale".

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 448 bis Codice Civile

Corte cost. n. 34/2016

E' inammissibile questione di legittimitą costituzionale del nuovo art. 448-bis c.c. nella parte in cui sarebbe, comunque, consentito il riconoscimento del diritto agli alimenti nei confronti del genitore che, pur non essendo stato propriamente dichiarato decaduto dalla responsabilitą genitoriale, si sarebbe reso protagonista, per il passato, di una condotta trascurata nei confronti del figlio chiamato, successivamente, in giudizio per la prestazione alimentare, una volta sopravvenuta una condizione di bisogno del genitore stesso.

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