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Articolo 107 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Forma della celebrazione

Dispositivo dell'art. 107 Codice Civile

Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni [137], anche se parenti [74], dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente [111], l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.

L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione [109, 130, 138].


Brocardi

Matrimonium inter invitos non contrahitur

Spiegazione dell'art. 107 Codice Civile

Non appena trascorsi i tre giorni di cui all'art. 99 del c.c., ed in assenza delle opposizioni di cui all'art. 103 del c.c., l'ufficiale di stato civile potrà procedere alla celebrazione, ricevendo le dichiarazioni degli sposi e dichiarando che essi sono uniti in matrimonio; l'ufficiale esprime così la propria funzione certificativa pubblica, e l'atto che viene compiuto è legittimo, a contenuto obbligato, formale e privo di condizioni o termini.
La fondamentale lettura degli articoli indicati (concernenti i diritti e doveri reciproci dei coniugi, l'indirizzo della vita familiare e la residenza, ed i doveri di ambedue i coniugi verso i figli), che dovrà risultare dall'atto di matrimonio, serve a rendere edotti i nubendi degli effetti giuridici scaturenti dalla celebrazione. L'omessa lettura degli articoli citati, come l'eventuale assenza dei testimoni, non determinerebbero l'invalidità del matrimonio, bensì la mera applicazione delle sanzioni previste dagli art. 137 del c.c. e 138 a carico dell'ufficiale dello stato civile.
La dichiarazione dell'ufficiale di stato civile ha un valore meramente ricognitivo, limitandosi lo stesso a ricevere le volontà dei nubendi e cristallizzarle in un atto a forma vincolata. Tale tesi negoziale nega l'efficacia costitutiva dell'attività dell'ufficiale di stato civile, per il prodursi degli effetti giuridici tipici.
Il matrimonio è perfetto con la dichiarazione dell'ufficiale di stato civile, che segue le dichiarazioni personali rese dai nubendi. I casi particolari riguardano la possibilità di prestare il consenso per procura, di cui all'art. 111 del c.c., ossia con un consenso autorizzato mediante conferimento ad un mero portavoce della volontà che resta personalissima; altre ipotesi riguardano la mancata conoscenza da parte di uno sposo della lingua italiana, o del fatto che esso sia sordo, muto o impedito a comunicare, per cui interverrà un interprete in ausilio dell'ufficiale di stato civile (art. 66 del d.P.R. 396/2000).
La necessaria compilazione subito dopo la celebrazione garantisce il formarsi della prova dell'avvenuto matrimonio; il relativo atto sarà così inserito nei registri dello stato civile.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

93 E' stato soppresso nell'art. 107 il richiamo, che trovavasi nel progetto, alla norma contenuta nel primo comma dell'art. 147 del c.c.: questa, infatti, stabilisce i doveri dei genitori verso la prole, mentre le disposizioni, di cui l'ufficiale dello stato civile deve dare lettura, sono soltanto quelle concernenti gli obblighi che, per effetto del matrimonio, sorgono fra i coniugi. Circa i1 carattere della partecipazione dell'ufficiale dello stato civile alla celebrazione del matrimonio, è stato raccomandato che venisse chiarito nella relazione il concetto che non si attribuisce valore costitutivo alla dichiarazione dell'ufficiale di stato civile richiesta dall'articolo in esame. In proposito è opportuno precisare che il carattere costitutivo della dichiarazione, nel senso che le attribuiscono alcune correnti dottrinali, è certamente da escludere, in quanto essa è essenzialmente ricognitiva della manifestazione di volontà degli sposi, ma in pari tempo è da riaffermare che l'intervento dell'ufficiale dello stato civile costituisce un elemento indispensabile per il perfezionamento del matrimonio. E' stato espresso in forma più imperativa di quanto non facesse il progetto il divieto di apporre termini o condizioni, facendosi obbligo all'ufficiale dello stato civile di non celebrare, in questo caso, il matrimonio, e statuendosi che, se ciò nonostante il matrimonio sia celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.

Massime relative all'art. 107 Codice Civile

Cass. civ. n. 15343/2016

Il matrimonio celebrato via Skype secondo le forme e le modalità previste da un ordinamento straniero non contrasta con l'ordine pubblico italiano posto che, laddove l'atto matrimoniale è valido per l'ordinamento straniero in quanto da questo considerato idoneo a rappresentare il consenso matrimoniale dei nubendi in modo consapevole, esso non può ritenersi contrastante con l'ordine pubblico solo perché celebrato in una forma non prevista dall'ordinamento italiano.

Il matrimonio contratto all'estero alla presenza di uno solo dei nubendi e con la partecipazione in via telematica dell'altro non è contraria all'ordine pubblico italiano a condizione che lo stesso sia stato validamente celebrato secondo la legge del paese straniero, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero, senza possibilità di sottoporlo ad un sindacato di tipo contenutistico, tanto più che neppure per il legislatore italiano la forma di cui all'art. 107 c.c. ha valore inderogabile.

Non contrasta con l'ordine pubblico, inteso come il nucleo essenziale ed inderogabile dei valori alla base del nostro ordinamento, desumibile dai principî costituzionali, e pertanto può essere trascritto nei registri di stato civile, l'atto di matrimonio formato all'estero (nella specie, in Pakistan), e celebrato "a distanza", conformemente alla legge locale, in assenza di uno dei nubendi, che aveva però prestato il proprio consenso al pubblico ufficiale celebrante a mezzo di collegamento telematico.

Cass. civ. n. 2400/2015

E' legittimo il rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile alle pubblicazioni di matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Cass. civ. n. 3456/1971

La celebrazione del matrimonio non esige per la sua esistenza che i nubendi siano esattamente identificati, onde il vizio, causale, colposo, o doloso (cioè a seguito di dichiarazione di nome falso) nell'identificazione non incide sull'elemento intrinseco dell'accertamento, da parte dell'ufficiale dello Stato Civile, del consenso delle persone che fisicamente si sono a lui presentate per la celebrazione, ma su un elemento meramente estrinseco, qual è quello della formazione del documento destinato a provare l'avvenuta celebrazione che ha funzione esclusivamente probatoria. Per tale sua caratteristica detto vizio non è neppure previsto dalla legge come motivo di nullità o di annullabilità del matrimonio e può essere sempre sanato, nella forma e nella sede opportuna, dimostrando la reale identità dei nubendi ed ottenendo la rettifica conseguenziale dell'atto di matrimonio.

Cass. civ. n. 2634/1969

L'inosservanza della norma relativa alla presenza dei testimoni al matrimonio civile non produce la nullità del matrimonio, ma solo la sanzione dell'ammenda a carico dell'ufficiale di stato civile celebrante.

La questione della necessità dei testimoni e della ritualità dell'assistenza del testimone impubere al matrimonio religioso non può essere sollevata dinanzi al giudice ordinario, che non ha giurisdizione in materia ecclesiastica.

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