Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15343 del 25 luglio 2016

(3 massime)

(massima n. 1)

Il matrimonio celebrato via Skype secondo le forme e le modalità previste da un ordinamento straniero non contrasta con l'ordine pubblico italiano posto che, laddove l'atto matrimoniale è valido per l'ordinamento straniero in quanto da questo considerato idoneo a rappresentare il consenso matrimoniale dei nubendi in modo consapevole, esso non può ritenersi contrastante con l'ordine pubblico solo perché celebrato in una forma non prevista dall'ordinamento italiano.

(massima n. 2)

Il matrimonio contratto all'estero alla presenza di uno solo dei nubendi e con la partecipazione in via telematica dell'altro non è contraria all'ordine pubblico italiano a condizione che lo stesso sia stato validamente celebrato secondo la legge del paese straniero, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero, senza possibilità di sottoporlo ad un sindacato di tipo contenutistico, tanto più che neppure per il legislatore italiano la forma di cui all'art. 107 c.c. ha valore inderogabile.

(massima n. 3)

Non contrasta con l'ordine pubblico, inteso come il nucleo essenziale ed inderogabile dei valori alla base del nostro ordinamento, desumibile dai principî costituzionali, e pertanto può essere trascritto nei registri di stato civile, l'atto di matrimonio formato all'estero (nella specie, in Pakistan), e celebrato "a distanza", conformemente alla legge locale, in assenza di uno dei nubendi, che aveva però prestato il proprio consenso al pubblico ufficiale celebrante a mezzo di collegamento telematico.

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