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Articolo 137 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni

Dispositivo dell'art. 137 Codice Civile

È punito con la sanzione amministrativa da euro 30 a euro 206(1) l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente [106, 109](2).

La stessa pena(1) si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni 107, 110; disp. att. 116].

Note

(1) Anche per tale articolo vale quanto detto precedentemente in relazione all'intera sezione VIII del Titolo VI libro I c.c.: le violazioni previste dagli artt. 134-142 sono state depenalizzate, e quindi divenute illeciti amministrativi punibili con sanzioni pecuniarie. L'evolversi della normativa in materia ha subito tali modificazioni dapprima con la l. 24 dicembre 1975, n. 706, in seguito con la più volte citata l. 24 novembre 1981, n. 689.
(2) La competenza spetta all'ufficiale di stato civile cui venne richiesta la pubblicazione (ex art. 106 del c.c.); in alternativa potrà essere richiesta la celebrazione in un comune diverso mediante la procedura di cui all'art. 109 del c.c., cui si rimanda.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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