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Articolo 99 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Termine per la celebrazione del matrimonio

Dispositivo dell'art. 99 Codice Civile

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione(1).

Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta(2).

Note

(1) L'art. 57 del d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (Semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) , rubricato "Celebrazione del matrimonio" recita: "1. Trascorsi i tre giorni successivi alla pubblicazione di cui all'art. 99 del c.c. senza che sia stata fatta alcuna opposizione, l’ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del matrimonio. 2. Fra i documenti registrati di seguito all'atto di matrimonio, l’ufficiale dello stato civile, che procede alla celebrazione o che richiede per questa altro ufficiale, inserisce negli archivi di cui all'articolo 10 anche i certificati attestanti che la pubblicazione è stata eseguita e che non è stata notificata alcuna opposizione".
(2) Il termine di 180 giorni decorre trascorsi i tre giorni previsti dal comma 1 dell'articolo in esame, non quindi dall'inizio della pubblicazione.

Ratio Legis

La ratio della pubblicità dell'annuncio di matrimonio presso la casa comunale è quella di consentire il palesarsi di eventuali impedimenti alla celebrazione del matrimonio; questa pubblicità ha però un termine di efficacia, fissato in 180 giorni, e decorrente dal terzo giorno dell'avvenuta pubblicazione, pena la necessaria reiterazione della stessa.

Spiegazione dell'art. 99 Codice Civile

Sono così determinati i termini in cui si presume che la pubblicazione abbia pienamente raggiunto e potuto conservare il suo effetto.
Opportunamente i due termini, prima fissati in due distinti articoli, sono stati fatti oggetto d'uno stesso articolo.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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