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Articolo 50 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Immissione nel possesso temporaneo dei beni

Dispositivo dell'art. 50 Codice Civile

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza [730 c.p.c.], il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente [587], se vi sono.

Coloro che sarebbero eredi testamentari [592 c.c.] o legittimi [587, 565], se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi [479] possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni [52 ss.] .

I legatari [588], i donatari [769] e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti [63 co. II, 64].

Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'articolo 434 [51, 63 co. 3, 448].

Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale [119 c.p.c.]; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente.

Spiegazione dell'art. 50 Codice Civile

Come per la dichiarazione giudiziale di assenza, saranno interessati a chiedere l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente coloro che vantino un credito od abbiano contratto obbligazioni con l'assente.
Oltre all'apertura del testamento dell'assente, con la dichiarazione di assenza può far seguito l'immissione nel possesso temporaneo dei beni, su domanda di coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi. Essa determina effetti simili a quelli della successione a causa di morte (v. Libro II, Titolo I), ma è pur sempre un istituto diretto a tutelare l'aspettativa di fatto alla successione (per questo, gli immessi nel possesso acquistano solo un diritto di godimento sui beni altrui, e la proprietà piena passerà con l'accertamento della morte dell'assente).
In ogni caso (salvo che il Tribunale ritenga diversamente, ma sia comunque redatto l'inventario) dovrà essere prestata idonea cauzione a carico di coloro che vengono temporaneamente immessi nel possesso.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

70 Si è ritenuto inutile precisare, come era stato suggerito, che l'istanza degli eredi testamentari per l'immissione nel possesso temporaneo debba essere proposta in contraddittorio con gli eredi legittimi, poiché ciò emerge dalle norme processuali. E' sembrata, invece, opportuna la proposta fatta relativamente alla disposizione del quarto comma dell'art. 54 del progetto. Questa prevede l'esonero temporaneo dall'adempimento delle obbligazioni che sarebbero estinte per effetto della morte dell'assente. La proposta è stata determinata dalla preoccupazione di eccettuare dalla possibilità dell'esonero temporaneo l'obbligazione alimentare tra suocero e suocera, genero e nuora, che cessa quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli e i loro discendenti siano morti. Senonché la formula suggerita eccettuerebbe dall'esonero le obbligazioni alimentari in genere. Per contenere la norma entro i limiti anzicennati, si è fatto esplicito richiamo all'art. 434 del c.c. che prevede tale obbligazione alimentare.

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