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Articolo 448 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Cessazione per morte dell'obbligato

Dispositivo dell'art. 448 Codice Civile

L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza [50, 63].

Spiegazione dell'art. 448 Codice Civile

Come anticipato nel precedente art. 447 del c.c., il diritto agli alimenti è intrasmissibile mortis causa: è da intendersi, nel caso di morte dell’obbligato, non potendosi trasmettere la pretesa di prestazione per le rate non ancora esigibili poiché non scadute nei confronti dei discendenti dell'alimentante.
Diversamente, per le rate maturate, i discendenti dell'alimentando potranno ben richiederle all'obbligato.
Altre cause di scioglimento del vincolo riguardano:
- nel caso analogo di morte presunta (art. 58 del c.c.);
- nel caso di scioglimento del vincolo matrimoniale (ovviamente per morte, ma anche per divorzio);
- nelle ipotesi di nullità o revoca della donazione;
- nel caso di condanna dell’alimentando per uno dei reati di cui all’art. 541 c.p., qualora il reato sia stato commesso a danno dell'obbligato.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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