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Articolo 56 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 06/03/2026]

Amministrazione straordinaria

Dispositivo dell'art. 56 TUF

1. La Banca d'Italia, di propria iniziativa o su proposta formulata dalla Consob nell'ambito delle sue competenze, può disporre lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim e dei gestori autorizzati quando(2):

  1. a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, sempre che gli interventi indicati dagli articoli 55 quinquies o 56 bis, ove applicabili, non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione;
  2. b) siano previste gravi perdite del patrimonio della società;
  3. c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 7 sexies.

2. Il provvedimento previsto dal comma 1 può essere adottato anche nei confronti delle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche e di GEFIA non UE autorizzati in Italia. In tale ipotesi i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo dell'impresa(2).

3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 71, 72, 73, 74, 75, 75 bis e 77 bis del Testo unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite agli investitori in luogo dei depositanti, alle SIM, alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, ai gestori autorizzati e ai GEFIA non UE autorizzati in Italia in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro(2).

4. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47](2)

4-bis. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della società posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti del gruppo, nonché, nel caso di Sim di classe 1, nei confronti della capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle altre componenti del gruppo. Si applicano gli articoli 98, 100, 102, 103, 104, 105 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, nonché, nel caso di Sim diverse da quelle di classe 1, alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Salvo che per le Sim di classe 1, il riferimento all'articolo 64 del T.U. bancario, contenuto nell'articolo 105 del T.U. bancario, si intende effettuato all'articolo 11 del presente decreto(1)(2).

4-ter. Alle Sim e ai gestori autorizzati non si applica l'articolo 2396 quater del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci che il codice civile o lo statuto abilitano a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato sentita la Consob(2).

Note

(1) Il comma 4-bis è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera p) del 5 novembre 2021, n. 201.
(2) Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera bbb)) la modifica dei commi 1, 2, 3, 4-bis, l'abrogazione del comma 4 e l'introduzione del comma 4-ter al presente articolo.

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