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Articolo 7 sexies Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Sospensione degli organi amministrativi

Dispositivo dell'art. 7 sexies TUF

1. Il Presidente della Consob dispone, in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione delle Sim e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolaritā nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie. Il provvedimento assunto dal Presidente della Consob č sottoposto all'approvazione della Commissione.

2. Il commissario dura in carica per un periodo massimo di sessanta giorni. Il commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, č pubblico ufficiale. Il Presidente dalla Consob puō stabilire speciali cautele e limitazioni per la gestione della Sim.

3. L'indennitā spettante al commissario č determinata dalla Consob in base a criteri dalla stessa stabiliti ed č a carico della societā commissariata. Si applica l'articolo 91, comma 1, ultimo periodo, del T.U. bancario.

4. Le azioni civili contro il commissario, per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico, sono promosse previa autorizzazione della Consob.

5. Il presente articolo si applica anche alle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche. Il commissario assume nei confronti delle succursali i poteri degli organi di amministrazione dell'impresa.

6. Il presente articolo si applica anche alle societā di gestione del risparmio e alle Sicav. Il Presidente della Consob dispone il provvedimento, sentito il Governatore della Banca d'Italia.

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