1. La Banca d'Italia, sentita la Consob:
- a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), 34, comma 1, lettera f), 35 bis, comma 1, lettera g), e 35 novies 1, comma 1, lettera f);
- a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle società che controllano una Sim o un gestore autorizzato, individuate ai sensi della lettera b);
- b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attività bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonché altre attività finanziarie o attività connesse e strumentali, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b) e lettera c), del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico:
- 1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da un gestore autorizzato;
- 2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o un gestore autorizzato(1)(2).
1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione è trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob.







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