1. La Banca d'Italia, sentita la Consob può disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, dei gestori autorizzati o delle relative società capogruppo, al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 56, comma 1, lettera a). Le misure sono adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto essa vigila. Il provvedimento è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana(1).
2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della società di cui al comma 1 o della società capogruppo con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo(1).
2-bis. Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, la Banca d'Italia può, inoltre, ordinare la rimozione di uno o più componenti dell'alta dirigenza della società di cui al medesimo comma 1(1).
2-ter. La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo della società(1).
3. Resta salva la possibilità di disporre in ogni momento l'amministrazione straordinaria nei casi previsti dall'articolo 56, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente titolo.
3-bis. Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, e dell'articolo 12, comma 5-ter se sufficiente per porre rimedio alla situazione(1).







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