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Articolo 54 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale

Dispositivo dell'art. 54 TUEL

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

  1. a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
  2. b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
  3. c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, [anche](1) contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.

5. Qualora i provvedimenti dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.

Note

(1) Con sentenza 4 - 7 aprile 2011, n. 115, la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»".

Massime relative all'art. 54 TUEL

Cons. Stato n. 2847/2017

I presupposti per l'adozione di una ordinanza contingibile e urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.

È legittima l'ordinanza del Commissario straordinario di Roma Capitale, emessa in occasione del Giubileo, avente ad oggetto "il divieto di svolgere, in alcuni ambiti territoriali di Roma Capitale, qualunque attività assimilabile al trasporto pubblico collettivo o individuale di persone con velocipedi a tre o a più ruote anche a pedalata assistita, dotati di un motore ausiliario elettrico, nonché l'attività su suolo pubblico dell'intermediazione o promozione di tour turistici e vendita biglietti per l'accesso a musei e siti di interesse storico, artistico e culturale"; tale ordinanza infatti deve ritenersi legittima, pur collocandosi al limite estremo dei requisiti per poter essere considerate tale, tenuto conto della indubbia necessità di provvedere con urgenza alla sicurezza urbana, della situazione di fatto in essere documentata dai numerosi esposti e dei concreti pericoli in vista dell'Evento giubilare nella città di Roma, ad un tempo Capitale della Repubblica e centro della Cristianità. Trattasi, cioè, di situazione caratterizzata nel suo complesso da una straordinarietà che, sola, giustifica la sua adozione.

Cons. Stato n. 5601/2014

Vanta una situazione differenziata e qualificata, meritevole di tutela nelle forme dell'azione contra silentium in ordine ad una istanza sollecitatoria dei poteri sindacali di cui agli artt. 50 e 54, t.u.e.l., il privato, proprietario di un bene, il quale prospetti all'Amministrazione la sussistenza di un pericolo per l'igiene o per l'incolumità pubblica, e non già per il proprio diritto dominicale, derivante dall'abusiva occupazione del proprio bene perpetrata da una serie indeterminata di soggetti con modalità tali da non costituire più o soltanto un semplice spossessamento del bene e, quindi, un fatto illecito avente mera rilevanza inter privatos, ma da costituire un pericolo per l'igiene, l'ordine e la sicurezza pubblici, e invochi conseguentemente l'intervento dell'Amministrazione stessa a tutela dell'incolumità pubblica; in questa caso, infatti, l'aspettativa differenziata e qualificata del privato si radica nel fatto che il proprio bene diventa luogo, strumento e occasione in cui e/o per cui si realizza, ad opera di terzi, il turbamento dell'ordine, dell'igiene o dell'incolumità pubblica, con tutta una serie di ipotizzabili effetti negativi (civili, penali e amministrativi), sul piano patrimoniale e morale, per la sua sfera giuridica, sicché egli vanta innegabilmente una situazione che impone all'Amministrazione, pur nell'ampio potere discrezionale di apprezzare i presupposti degli artt. 50 e 54, cit. t.u.e.l, l'obbligo di adottare un provvedimento espresso.

Cons. Stato n. 5251/2014

Ai sensi dell'art. 54 comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel testo sostituito per effetto dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modificazioni dall'art. 1 comma 1, L. 24 luglio 2008 n. 125, la competenza ad adottare il provvedimento positivo o negativo di rilascio dell'autorizzazione alla installazione in luoghi pubblici di apparecchi automatici di slot machines è del dirigente comunale, e non del sindaco che, in quanto soggetto che sovraintende all'esercizio delle funzioni in materia di ordine e di p.s. rientranti nell'ambito degli art. 9 e 19, D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, non è legittimato ad emanare atti di polizia amministrativa, ma a controllare l'operato del personale comunale con conseguente assunzione di responsabilità in vigilando.

Cons. giust. amm. Sicilia n. 515/2014

Per il principio di legalità, solo il Sindaco (non il dirigente di un'Area amministrativa), può essere titolare, ex artt. 50 o 54 T.U.E.L. (grave pericolo per la salute pubblica), di un potere innominato di ordinanza (detta, appunto, contingibile e urgente) capace di derogare anche a fonti primarie dell'ordinamento.

Cons. giust. amm. Sicilia n. 370/2012

Posto che ai sensi dell'art. 54, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il potere sindacale di adozione delle ordinanze contingibili e urgenti può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico e unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione che deve fondarsi su prove concrete e non su mere presunzioni, è illegittimo il provvedimento che ordina l'apertura in via d'urgenza di un presidio farmaceutico in assenza di una situazione di emergenza farmaceutica tale da costituire una minaccia concreta ed incombente per la pubblica incolumità.

Corte cost. n. 115/2011

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui comprende la locuzione «anche» prima delle parole «contingibili e urgenti». La norma censurata, nel prevedere un potere di ordinanza dei sindaci, quali ufficiali del Governo, non limitato ai casi contingibili e urgenti, viola la riserva di legge relativa, di cui all'art. 23 Cost., in quanto non prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio supremo dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare previsti in via generale dalla legge. Si deve rilevare altresì la violazione dell'art. 97 Cost., che istituisce anch'esso una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale è previsto dalla legge. L'assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nel potere conferito ai sindaci dalla norma censurata, così come incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione, a fortiori lede il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, giacché gli stessi comportamenti potrebbero essere ritenuti variamente leciti o illeciti, a seconda delle numerose frazioni del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei sindaci.

Cons. Stato n. 387/2011

Ai fini dell'emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti effettuate dal sindaco ex art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (sull'ordinamento degli enti locali), volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, stante l'indispensabile celerità che caratterizza l'intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal privato interessato al procedimento finalizzato all'emanazione dell'ordinanza stessa.

Cons. Stato n. 6966/2010

È legittima l'ordinanza del sindaco di chiusura di una strada per consentire l'esecuzione di lavori, perché trova fondamento nel combinato disposto degli art. 6, comma 4, e 7, comma 3, c. strad., in materia di disciplina della circolazione nelle strade non comunali che attraversano centri abitati, e, comunque, nella normativa ex art. 54, comma 4, del testo unico degli enti locali con riferimento al potere di ordinanza di necessità ed urgenza esercitabile dal sindaco per la tutela dell'incolumità pubblica (nella specie l'incolumità fisica dei soggetti chiamati all'esecuzione dei lavori in parola in condizioni di grave ed imminente pericolo). Di conseguenza non può lamentare nessun danno il titolare del supermercato che ricade proprio lungo il tratto di strada interessato dalla ordinanza, per le difficoltà che l'utenza ha incontrato nell'accedere alla struttura commerciale. Ciò in quanto il Comune ha adeguatamente comparato gli interessi, pervenendo ad una soluzione volta a conciliare gli interessi in gioco con il posizionamento, all'inizio della deviazione, dei cartelli contenenti le indicazioni relative ai possibili percorsi alternativi a quello interdetto, indicazioni tali da consentire ai clienti interessati a raggiungere il supermercato, di recarsi presso lo stesso seguendo un diverso tragitto stradale.

Cons. Stato n. 4135/2010

La potestà del sindaco di adottare provvedimenti cosiddetti "contingibili ed urgenti", a norma dell'art. 54 D.Lgs. n. 267/2000, può essere esercitata solo al fine di affrontare situazioni a carattere straordinario ed imprevedibile, in rapporto alle quali non sia possibile utilizzare gli ordinari strumenti, approntati dall'ordinamento giuridico. Tali situazioni, spesso individuate in corrispondenza di calamità naturali, catastrofi ed altri grandi eventi in grado di compromettere, in assenza di misure eccezionali, la vita e i beni dei cittadini, ovvero gli insediamenti e l'ambiente, non risultano in alcun modo ravvisabili nella mera sussistenza di rischio sismico, a cui il legislatore abbia già collegato ordinarie misure di prevenzione e tecniche costruttive ben precise; anche eventuali carenze documentali al riguardo - ove non collegate a specifiche e puntualmente documentate carenze strutturali, cui fossero collegabili situazioni di pericolo imminente (meramente enunciate, senza alcun principio di prova, nel caso di specie) - non possono che essere ricomposte all'interno del procedimento unitario, previsto per le installazioni in questione dal codice delle comunicazioni elettroniche.

Cons. Stato n. 2465/2010

Ai sensi degli artt. 54 lett.) e d). T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e 161, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, il potere di vietare o limitare la vendita e l'introduzione di bevande alcoliche nello stadio comunale durante le partite di calcio rientra nelle competenze che spettano al sindaco, quale Ufficiale di governo, in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Cons. Stato n. 1331/2010

È nullo l'ordine di sgomberare il locale di proprietà del Comune, con espressa avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza, il Comune avrebbe provveduto allo sgombero coatto attraverso la Polizia Locale, eventualmente coadiuvata dalla Polizia di Stato. Ciò in quanto la volontà del Comune di avvalersi di poteri autoritativi tipici delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 54 D.Lgs. n. 267 del 2000, è in contrasto con l'art. 823 c.c. che ammette il ricorso dell'Amministrazione all'esercizio dei poteri amministrativi, ma solo al fine di tutelare i beni del demanio pubblico. Di conseguenza, l'eventuale ordinanza emessa in carenza assoluta di potere, va qualificata come atto nullo secondo elementari principi del diritto pubblico, ora sanciti dall'art. 21-septies L. n. 241 del 1990.

Cons. Stato n. 1155/2010

È legittima la compressione del diritto di proprietà, nella forma dello smantellamento d'ufficio dell'impianto di riscaldamento, disposto dal Comune con ordinanza. Tale atto risulta normativamente giustificato dall'inottemperanza all'impartito ordine, ai sensi dell'art. 54, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 2000, di non uso dell'impianto, se non previo adeguamento, il quale prevede appunto che nel caso di inottemperanza da parte delle persone determinate al quale è rivolto l'ordine, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati.

Cons. Stato n. 868/2010

Il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi degli artt. 50 e 54 D.Lgs. n. 267 del 2000 richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria. In altri termini, presupposto per l'adozione dell'ordinanza "extra ordinem" è il pericolo per l'incolumità pubblica dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato e tale pericolo non può essere riconducibile alla segnalazione pervenuta al Comune da parte dell'ASL con la quale si evidenzia la critica situazione degli utenti. L'eventuale ordinanza, quindi, non deve essere generica ma deve fare espresso riferimento alle disposizioni violate che impongono gli obblighi dei servizi per l'utenza.

Corte cost. n. 196/2009

Non è fondata la q.l.c. dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 2008, sollevata, in riferimento all'art. 52, comma 2 dello statuto, potendosi dare della disposizione censurata un'interpretazione conforme allo statuto, nel senso che, nell'ambito della regione Trentino Alto Adige, saranno sempre i Presidenti delle Giunte provinciali ad adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza ed igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni, mentre la procedura di cui alla norma impugnata potrà applicarsi a tutte quelle altre tipologie di poteri dei Sindaci attualmente previste.

Non sono fondate le q.l.c. dell'art. 54, comma 6, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 6 D.L. 23 maggio 2008 n. 92, conv., con modificazioni, in L. 24 luglio 2008 n. 125, censurato, in riferimento all'art. 8 n. 20, all'art. 9 n. 3 e n. 7, e all'art. 20 dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige, in quanto prevede che, in "casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana", i Sindaci possano "modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio". La disposizione censurata, facendo riferimento ai "casi di emergenza" e "alle circostanze straordinarie", riguarda soltanto il potere dei Sindaci di emanare ordinanze contingibili e urgenti, restando invece escluso il potere di regolare in via ordinaria gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008 n. 125, sollevate, in riferimento agli artt. 8, 9, 16, 17, 20, 21, 52, secondo comma, 104 e 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 679, all'art. 3 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 686, all'art. 3 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, all'art. 116 della Costituzione, nonché all'art. 10 della L. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3. Ed invero, in conformità all'indirizzo di questa Corte, va escluso che le Province autonome di Trento e Bolzano siano titolari di competenze proprie in materia di ordine pubblico e sicurezza, dovendosi ritenere che le attribuzioni ivi previste in materia dall'art. 20 dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige, anche sulla base di quanto stabilito dalle relative norme di attuazione, siano conferite ai Presidenti delle Giunte provinciali nella loro veste di ufficiali del Governo centrale. Ciò premesso, non potendosi, tuttavia, escludere che l'esercizio, da parte dei Sindaci appartenenti ai comuni della Provincia autonoma, dei vasti ed indeterminati poteri in tema di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'attuale comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, possa sovrapporsi e ledere le funzioni amministrative affidate statutariamente al Presidente della Provincia, è necessario che l'art. 6 del D.L. n. 92 del 2008 sia interpretato in senso conforme alle disposizioni statutarie, nonché alla luce del disposto di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000, in modo da non produrre uno svuotamento dei poteri dei Presidenti delle province autonome e, dunque, nel senso che dal suo ambito di applicazione esulano i provvedimenti che l'art. 20 dello statuto riserva espressamente all'organo provinciale. Sulla riserva esclusiva allo Stato dei provvedimenti in materia di ordine pubblico e sicurezza, v., citate, sentenze n. 211 del 1988 e n. 129 del 2009.

Sono infondate le q.l.c. dell'art. 54, commi da 1 a 4 e 7, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 6 D.L. 23 maggio 2008 n. 92, conv., con modificazioni, in L. 24 luglio 2008 n. 125, nella parte in cui attribuiscono ai sindaci poteri in materia di pubblica sicurezza e ordine pubblico con la possibilità di perseguire i casi di inottemperanza agli stessi, in riferimento agli art. 20, comma 1, 21 e 52 comma 2, statuto speciale Trentino-Alto Adige e 3, comma 3, D.P.R. 19 novembre 1987 n. 526.

È infondata la q.l.c. dell'art. 54 commi 9 e 11 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 6 D.L. 23 maggio 2008 n. 92, conv., con modificazioni, in L. 24 luglio 2008 n. 125, nella parte in cui prevede che spettano allo Stato diritti di ispezione e di intervento al fine di assicurare il regolare svolgimento delle funzioni da parte dei sindaci, in riferimento all'art. 20 statuto speciale Trentino-Alto Adige.

Cons. Stato n. 828/2009

Ai sensi dell'art. 8, L. 25 agosto 1991 n. 287 spetta al Sindaco il potere di determinare l'orario massimo di chiusura degli esercizi commerciali aventi ad oggetto la somministrazione di alimenti e bevande, con facoltà di differenziarlo in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone comunali e anche di utilizzare lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente, di cui all'art. 54 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ove gli schiamazzi notturni ingenerati all'interno di un drugstore dalla numerosa clientela e la difficoltà di posteggiare le autovetture nelle strade limitrofe determinano grave turbamento dell'ordine pubblico e della salute dei cittadini residenti nella zona, risultando ininfluente agli effetti del legittimo esercizio di tale potere sindacale il fatto che taluni inconvenienti, oggetto di vibrate proteste da parte dei residenti, fossero presenti fin dall'apertura dell'esercizio, ove risulti documentalmente che gli stessi si sono aggravati con il passare degli anni.

Cons. Stato n. 4041/2008

Gli schiamazzi notturni degli avventori di un esercizio pubblico possono essere un elemento in base al quale il Sindaco adotta un'ordinanza di necessità, allorché il disagio provocato agli abitanti del posto raggiunge un grado di intollerabilità, oggettivamente accertato, tale da assurgere a una forma di vero e proprio inquinamento acustico con danno alla salute delle persone; in siffatta situazione, qualora, cioè, si raggiunga tale stato di emergenza, deve riconoscersi al Sindaco il potere di intervenire con i mezzi eccezionali che l'ordinamento pone a sua disposizione con l'art. 38, comma 2-bis, introdotto dall'art. 11, L. 3 agosto 1999 n. 265 (oggi trasfuso dell'art. 54, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267), che lo facoltizza "a modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici" per fronteggiare l'inquinamento acustico.

Cass. pen. n. 40785/2008

Risponde del delitto di incendio colposo il sindaco il quale, a conoscenza delle gravi ed insistenti perdite verificatesi nella rete di distribuzione comunale del metano, abbia omesso di adottare un provvedimento urgente di sospensione dell'erogazione del gas nella zona dove si era registrato il pericolo, consentendo così che si verificasse un'esplosione a cui seguiva l'incendio di uno stabile.

Trib. Sup. acque n. 113/2008

L'inesistenza di una pur necessaria rete di smaltimento delle acque piovane rende palese, correlativamente, l'illegittimità della connessa ordinanza sindacale di ripristino di manufatti per la totale assenza dei requisiti di contingibilità ed urgenza (come il pericolo imminente, nella specie, del tutto insussistente), presupposti dall’art. 54, D.Lgs. n. 267 del 2000, ed individuati dalla Corte costituzionale con sent. n. 100 del 1987, tanto più ove ciò abbia comportato per l'interessato un sacrificio immotivato e sproporzionato rispetto all'esigenza di cura degli interessi pubblici che la P.A. abbia inteso soddisfare (cfr. Cass. civ., Sez. Un. sent. n. 11274 del 1998, interpretante estensivamente l'art. 143 lett. a), R.D. n. 1775 del 1933).

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