(massima n. 1)
            Ai sensi dell'art. 8, L. 25 agosto 1991 n. 287 spetta al Sindaco il potere di determinare l'orario massimo di chiusura  degli  esercizi  commerciali  aventi  ad oggetto  la  somministrazione  di  alimenti  e  bevande, con  facoltą  di  differenziarlo  in  ragione  delle  diverse esigenze e caratteristiche delle zone comunali e anche di utilizzare lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente, di cui all'art. 54  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  ove  gli  schiamazzi notturni  ingenerati  all'interno  di  un  drugstore  dalla numerosa  clientela  e  la  difficoltą  di  posteggiare  le autovetture  nelle  strade  limitrofe  determinano  grave turbamento dell'ordine pubblico e della salute dei cittadini residenti  nella zona,  risultando  ininfluente agli  effetti  del legittimo  esercizio  di  tale  potere  sindacale  il  fatto  che taluni inconvenienti, oggetto di vibrate proteste da parte dei  residenti,  fossero presenti  fin  dall'apertura dell'esercizio, ove risulti documentalmente che gli stessi si sono aggravati con il passare degli anni.