Corte costituzionale sentenza n. 196 del 1 luglio 2009

(5 massime)

(massima n. 1)

Non è fondata la q.l.c. dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. n. 92 del 2008, sollevata, in riferimento all'art. 52, comma 2 dello statuto, potendosi dare della disposizione censurata un'interpretazione conforme allo statuto, nel senso che, nell'ambito della regione Trentino Alto Adige, saranno sempre i Presidenti delle Giunte provinciali ad adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza ed igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni, mentre la procedura di cui alla norma impugnata potrà applicarsi a tutte quelle altre tipologie di poteri dei Sindaci attualmente previste.

(massima n. 2)

Non sono fondate le q.l.c. dell'art. 54, comma 6, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 6 D.L. 23 maggio 2008 n. 92, conv., con modificazioni, in L. 24 luglio 2008 n. 125, censurato, in riferimento all'art. 8 n. 20, all'art. 9 n. 3 e n. 7, e all'art. 20 dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige, in quanto prevede che, in "casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana", i Sindaci possano "modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio". La disposizione censurata, facendo riferimento ai "casi di emergenza" e "alle circostanze straordinarie", riguarda soltanto il potere dei Sindaci di emanare ordinanze contingibili e urgenti, restando invece escluso il potere di regolare in via ordinaria gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.

(massima n. 3)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008 n. 125, sollevate, in riferimento agli artt. 8, 9, 16, 17, 20, 21, 52, secondo comma, 104 e 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 679, all'art. 3 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 686, all'art. 3 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, all'art. 116 della Costituzione, nonché all'art. 10 della L. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3. Ed invero, in conformità all'indirizzo di questa Corte, va escluso che le Province autonome di Trento e Bolzano siano titolari di competenze proprie in materia di ordine pubblico e sicurezza, dovendosi ritenere che le attribuzioni ivi previste in materia dall'art. 20 dello Statuto della Regione Trentino Alto Adige, anche sulla base di quanto stabilito dalle relative norme di attuazione, siano conferite ai Presidenti delle Giunte provinciali nella loro veste di ufficiali del Governo centrale. Ciò premesso, non potendosi, tuttavia, escludere che l'esercizio, da parte dei Sindaci appartenenti ai comuni della Provincia autonoma, dei vasti ed indeterminati poteri in tema di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'attuale comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000, possa sovrapporsi e ledere le funzioni amministrative affidate statutariamente al Presidente della Provincia, è necessario che l'art. 6 del D.L. n. 92 del 2008 sia interpretato in senso conforme alle disposizioni statutarie, nonché alla luce del disposto di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000, in modo da non produrre uno svuotamento dei poteri dei Presidenti delle province autonome e, dunque, nel senso che dal suo ambito di applicazione esulano i provvedimenti che l'art. 20 dello statuto riserva espressamente all'organo provinciale. Sulla riserva esclusiva allo Stato dei provvedimenti in materia di ordine pubblico e sicurezza, v., citate, sentenze n. 211 del 1988 e n. 129 del 2009.

(massima n. 4)

Sono infondate le q.l.c. dell'art. 54, commi da 1 a 4 e 7, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 6 D.L. 23 maggio 2008 n. 92, conv., con modificazioni, in L. 24 luglio 2008 n. 125, nella parte in cui attribuiscono ai sindaci poteri in materia di pubblica sicurezza e ordine pubblico con la possibilità di perseguire i casi di inottemperanza agli stessi, in riferimento agli art. 20, comma 1, 21 e 52 comma 2, statuto speciale Trentino-Alto Adige e 3, comma 3, D.P.R. 19 novembre 1987 n. 526.

(massima n. 5)

È infondata la q.l.c. dell'art. 54 commi 9 e 11 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 6 D.L. 23 maggio 2008 n. 92, conv., con modificazioni, in L. 24 luglio 2008 n. 125, nella parte in cui prevede che spettano allo Stato diritti di ispezione e di intervento al fine di assicurare il regolare svolgimento delle funzioni da parte dei sindaci, in riferimento all'art. 20 statuto speciale Trentino-Alto Adige.

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