(massima n. 1)
            Posto che ai  sensi  dell'art.  54, comma  2,  D.Lgs.  18 agosto 2000 n. 267, il potere sindacale di adozione delle ordinanze  contingibili  e  urgenti  può  essere  esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico e unicamente in  presenza  di  un  preventivo  accertamento  della situazione che deve fondarsi su prove concrete e non su mere  presunzioni, è  illegittimo  il  provvedimento  che ordina  l'apertura  in  via  d'urgenza  di  un  presidio farmaceutico  in  assenza  di  una  situazione  di emergenza  farmaceutica  tale  da  costituire  una minaccia  concreta  ed  incombente  per  la  pubblica incolumità.