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Articolo 128 bis Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Risoluzione delle controversie

Dispositivo dell'art. 128 bis Testo unico bancario

1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.

3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un esposto da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica all'esponente la possibilità di adire i sistemi previsti dal presente articolo.

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Consulenze legali
relative all'articolo 128 bis Testo unico bancario

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Carmine M. chiede
giovedì 23/05/2019 - Campania
“Quali sono le leggi che regolamentano la richiesta di documenti bancari; in particolare la mia Banca ha l’obbligo di trasmettermi copia del documento di chiusura (recesso) di un mio conto corrente chiuso il 29.11.2010 ( sono trascorsi otto anni e cinque mesi) ?
Nel caso la Banca si rifiutasse, anche se tenuta a fornirmi la predetta copia in coerenza con le norme vigenti, quale attività posso attivare per ottenerla?”
Consulenza legale i 31/05/2019
La materia è regolamentata dal Decreto legislativo, 01/09/1993 n. 385, cosiddetto “Testo unico bancario” e precisamente dal titolo VI rubricato “trasparenza delle condizioni contrattuali con i clienti”.

In particolare, sull’obbligo della Banca di consegnare la documentazione richiesta dal cliente, il comma 4 dell’art. 119 del TUB stabilisce che il cliente ha diritto di “(…) ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.
Ciò significa, per rispondere al quesito, che la Banca ha l’obbligo, se richiesta, di fornire copia del già intervenuto recesso dal rapporto di conto corrente (essendo peraltro non ancora trascorsi 10 anni dal recesso stesso).

Qualora la Banca dovesse rimanere inadempiente agli obblighi di cui al T.U.B. le soluzioni sono molteplici.
Sempre il T.U.B., all’art. 128 bis, precisa che le banche “aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.
In attuazione di questa norma nel 2009 è stato istituito l’Arbitro Bancario Finanziario, il quale si configura come un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
L'ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia.
Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e intermediario) e non è necessaria l'assistenza di un avvocato.
Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti come quelle del giudice ma, se l'intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica. Dopo una decisione dell'ABF, la parte interessata può comunque ricorrere al giudice ordinario.

Ora, il cliente non è, per legge, obbligato a rivolgersi al’ABF, che l’art. 128 bis del TUB ritiene appunto non vincolante. Ebbene, è quasi certo che, nel caso di specie, nell’intercorso contratto con la Banca fosse presente una clausola che vincolava il cliente, in caso di controversia, ad adìre preventivamente l’ABF. Essendo, tuttavia, il rapporto ormai concluso e non essendo più l’ex correntista legato al contratto, egli potrà scegliere in libertà se avvalersi di questa strumento oppure rivolgersi al Giudice.

Attenzione, tuttavia, che nel caso in cui si decidesse per quest’ultima strada, sarebbe comunque necessario instaurare preventivamente un procedimento di mediazione.

L’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 sulla mediazione civile, infatti, obbliga chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia, tra le altre, di “contratti assicurativi, bancari e finanziari” ad esperire prima la mediazione assistito dal proprio avvocato.
Si tratta di un procedimento stragiudiziale che si tiene davanti ad un mediatore abilitato, il quale non è un giudice e non decide secondo diritto ma si limita a cercare una soluzione condivisa tra le parti.

Pertanto, in conclusione, il cliente che volesse obbligare la Banca a rendere copia della documentazione di cui egli ha legittimamente diritto potrà scegliere se adìre l’Arbitro Bancario Finanziario (sistema veloce e meno oneroso, l’ideale, ad avviso di chi scrive, per risolvere una questione molto semplice e quasi scontata nell’esito come quella qui descritta) oppure se rivolgersi al Giudice avendo cura, preventivamente, di promuovere il procedimento di mediazione, obbligatorio per legge.

V. L. chiede
giovedì 24/11/2022 - Lazio
“Buongiorno,
Vi chiedo gentilmente di trovare una risposta al seguente problema: davanti alle autorità ADR (come l'ABF), qualora risulti necessario allegare un documento contenente dati sensibili di un terzo è necessario il suo consenso oppure, data la necessità di tutelare i propri diritti, il consenso del terzo è ininfluente? La questione si pone soprattutto perché è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Vorrei inoltre sapere su quale base giuridica o giurisprudenziale si fonda l'eventuale risposta.

Cordialmente”
Consulenza legale i 02/12/2022
Astrattamente non si pongono problematiche in tema di riservatezza qualora l’allegazione di un documento, in fase di deposito del ricorso o di adesione ad una procedura già iniziata, sia strettamente necessaria alle proprie esigenze di difesa.
In ambito giudiziale, ad esempio, si segnala Cass. civ., ord. del 13 dicembre 2021, n. 19531 la quale ha stabilito che il diritto di difesa in giudizio prevale sul diritto alla riservatezza dei dati personali, qualora tali dati siano necessari per finalità di tutela giudiziale, pur in presenza di specifiche condizioni e presupposti.

Più in generale la procedura avanti l’Arbitro bancario finanziario (di seguito ABF), regolata principalmente dall’art. 128 bis d.lgs. 385/1983 e successive modifiche – Testo Unico Bancario, è coperta da riservatezza quanto al suo iter procedurale e al contenuto, essendo accessibile solo dalle parti interessate e attraverso un’apposita area riservata a cui si può accedere solo con credenziali ad hoc.
Sul punto si segnalano gli artt. 5, co. III (Avvio del procedimento) e 6, co. I (Procedimento dinanzi al collegio e decisione sul ricorso) di cui alla delibera C.I.C.R. n. 275 del 29 luglio 2008.

In questo ambito deve essere attentamente considerato il disposto dell’art. art. 5 GDPR lett. c) che disciplina il “principio di minimizzazione dei dati” il quale deve fungere da riferimento principale in sede di produzione documentale.

Il medesimo ragionamento è applicabile al procedimento di mediazione civile e commerciale, la quale, in talune materie, è alternativo all’ABF (v. art. 128 bis, co. III Testo Unico Bancario).

In conclusione, il quesito, nonostante la richiesta di integrazioni rimasta inadempiuta, risulta molto generico.

Occorre essere più specifici ed allegare il documento oggetto di analisi affinché questa redazione possa esaminarlo ed offrire una consulenza più specifica.

Ad ogni buon conto Lei, o il suo legale di fiducia, potete rivolgere un’istanza al Data Protection Officer dell’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere una risposta formale.