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Articolo 115 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Ambito di applicazione

Dispositivo dell'art. 115 Testo unico bancario

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.

3. Le disposizioni del presente capo, a meno che siano espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito disciplinati dai capi I-bis e II e ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis.

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