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Articolo 128 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Controlli

Dispositivo dell'art. 128 Testo unico bancario

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 114 quinquies 2, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, e 114 undecies, comma 2-bis.

2. [Con riguardo ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 126 quater, comma 3, i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dello sviluppo economico al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4.](1)

3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4.

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

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