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Articolo 662 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Esercizio abusivo dell'arte tipografica

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 662 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 13, del D.lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

[Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, esercita l'arte tipografica, litografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a un milione.]

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