«L'art. 913 cod. civ., che stabilisce l'obbligo del proprietario del fondo inferiore di ricevere le acque che scolano naturalmente dal fondo più elevato, presuppone l'esclusione di qualsiasi attività umana idonea ad alterare lo stato dei luoghi e...»
«La trasformazione di un tetto in terrazza con innalzamento del livello di quota del fabbricato non è di per sé idonea ad alterare il contenuto di una servitù di veduta esercitata sul tetto medesimo, a meno che il titolare dello ius in re aliena...»