(massima n. 1)
La trasformazione di un tetto in terrazza con innalzamento del livello di quota del fabbricato non è di per sé idonea ad alterare il contenuto di una servitù di veduta esercitata sul tetto medesimo, a meno che il titolare dello ius in re aliena non provi che l'innalzamento abbia, in concreto, modificato, riducendola ed ostacolandola, la veduta stessa; in tal caso, con riguardo al semplice possesso della veduta, il pregiudizio derivante dalla costruzione da altri realizzata ben può integrare gli estremi della turbativa o della molestia, tutelabile con azione di manutenzione da parte del possessore.