Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 13153 del 18 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La trasformazione di un tetto in terrazza con innalzamento del livello di quota del fabbricato non è di per sé idonea ad alterare il contenuto di una servitù di veduta esercitata sul tetto medesimo, a meno che il titolare dello ius in re aliena non provi che l'innalzamento abbia, in concreto, modificato, riducendola ed ostacolandola, la veduta stessa; in tal caso, con riguardo al semplice possesso della veduta, il pregiudizio derivante dalla costruzione da altri realizzata ben può integrare gli estremi della turbativa o della molestia, tutelabile con azione di manutenzione da parte del possessore.

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