(massima n. 1)
Quando il venditore assume l'obbligazione di eliminare i vizi della cosa venduta senza alterare la garanzia ex art. 1490 c.c., il compratore che deduce l'inesatto adempimento della suddetta obbligazione ha solo l'onere di allegare l'inesattezza dell'adempimento, gravando invece sul venditore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.