Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17509 del 25 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 913 cod. civ., che stabilisce l'obbligo del proprietario del fondo inferiore di ricevere le acque che scolano naturalmente dal fondo pił elevato, presuppone l'esclusione di qualsiasi attivitą umana idonea ad alterare lo stato dei luoghi e si applica solo in caso di scolo naturale delle acque.

(massima n. 2)

La responsabilitą da mancata custodia del bene, come nel caso della mancata impermeabilizzazione dell'area di confine tra un terrapieno/giardino e la muratura di un negozio, non rientra nell'applicazione dell'art. 913 cod. civ., ma piuttosto nell'ambito dell'art. 2051 cod. civ.

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