Cassazione civile Sez. II sentenza n. 17362 del 16 giugno 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

L'insolvenza del delegato o dell'accollante, prevista dall'art. 1274, secondo comma, c.c., in presenza della quale č esclusa la liberazione del debitore originario, non coincide con quella prevista dagli artt. 5 e 67 l.fall., ma č quella dell'insolvenza civile di cui all'art. 1186 c.c., ed č riferibile in tal guisa a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento o all'accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltā economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, da valutarsi al momento dell'assunzione del debito originario da parte del nuovo soggetto, senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.