Cassazione penale Sez. V sentenza n. 19021 del 15 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il delitto di furto e non quello di frode informatica, la sottrazione di energia elettrica attuata mediante l'alterazione dei dati contenuti nel "chip" di misurazione del contatore elettronico, posto che tale condotta non č diretta, di per sé, ad alterare lo strumento elettronico, ma all'impossessamento non consentito dell'energia non contabilizzata.

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