Cassazione civile Sez. II sentenza n. 19246 del 12 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 c.c., il contraente che esercita il recesso non deve essere a sua volta inadempiente e l'accertamento circa il suo inadempimento, rientrante nei poteri del giudice di merito ed insindacabile se congruamente motivato, deve avvenire tenendo conto del valore della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, sulla base di un criterio di proporzionalitą, occorrendo verificare, a seguito di una valutazione complessiva e globale del comportamento delle parti, se, per effetto dell'inadempimento del recedente, si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale o se, invece, tale alterazione non dipenda dall'inadempimento della controparte.

(massima n. 2)

Nella valutazione dell'inadempimento per l'esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 c.c., il giudice deve considerare tutte le circostanze oggettive e soggettive che possano alterare l'equilibrio contrattuale. Se entrambe le parti sono inadempienti, l'inadempimento deve essere addebitato alla parte che ha alterato significativamente il nesso di interdipendenza delle obbligazioni, causando un giustificato inadempimento dell'altra parte.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.