(massima n. 1)
In tema di esercizio del diritto di recesso ex art. 1385 c.c., il contraente che esercita il recesso non deve essere a sua volta inadempiente e l'accertamento circa il suo inadempimento, rientrante nei poteri del giudice di merito ed insindacabile se congruamente motivato, deve avvenire tenendo conto del valore della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, sulla base di un criterio di proporzionalitą, occorrendo verificare, a seguito di una valutazione complessiva e globale del comportamento delle parti, se, per effetto dell'inadempimento del recedente, si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale o se, invece, tale alterazione non dipenda dall'inadempimento della controparte.