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Articolo 25 ter Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

(D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Reati societari

Dispositivo dell'art. 25 ter Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

  1. a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
  2. a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
  3. b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 del c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
  4. c) [...](1);
  5. d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote(2);
  6. e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote(2);
  7. f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote(2);
  8. g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote(2);
  9. h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote(2);
  10. i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote(2);
  11. l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art. 2626 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote(2);
  12. m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote(2);
  13. n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'art. 2628 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote(2);
  14. o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art. 2629 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote(2);
  15. p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote(2);
  16. q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote(2);
  17. r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'art. 2637 del c.c. e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'art. 2629 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote(2);
  18. s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote(2);
  19. s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 del c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;
  20. s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote(3)(4).

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Note

(1) Lettera abrogata dalla L. 27 maggio 2015, n. 69.
(2) La L. 28 dicembre 2005, n. 262, ha disposto (con l'art. 39) che le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.
(3) Il comma 1, alinea è stato modificato dal D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.
(4) La lettera s-ter è stata aggiunta dal D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.

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