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Articolo 20 Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)

(Reg. UE 27 aprile 2016, n. 679)

[Aggiornato al 29/04/2022]

Diritto alla portabilità dei dati

Dispositivo dell'art. 20 GDPR

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

  1. a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
  2. b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

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Consulenze legali
relative all'articolo 20 GDPR

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

V. P. chiede
venerdì 07/10/2022 - Puglia
“Buongiorno,
con la presente desideriamo esporre la nostra situazione relativa alla gestione del nostro sistema di gestione aziendale.
La scrivente azienda era gestita da un sistema informatico di controllo e gestione contabile fino al 31/12/2021 come da contratto. Da ottobre 2021, contestualmente, abbiamo iniziato la collaborazione con una nuova azienda informatica con la quale abbiamo iniziato ad utilizzare il gestionale tenendo quello precedente valido per la consultazione dei documenti.
Alla scadenza del vecchio contratto (31/12/2021) l'azienda in questione ci ha negato la possibilità della consultazione dei dati, privandoci di qualsiasi accesso e soprattutto mettendoci in grossa difficoltà nello svolgimento della attività vista l'impossibilità di consultare la precedente documentazione che rientra nel naturale svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa ai fini di un controllo contabile e non solo.
Premesso che avevamo contattato precedentemente l'azienda informatica per assicurarci un possibile accesso ai dati (tra l'altro esclusivamente di nostra appartenenza) la quale ci aveva risposto invitandoci a richiedere una nuova offerta legata alla possibilità di accesso per la consultazione dei dati ma che avevamo ritenuta inopportuna e per questo declinata.
In conclusione la realtà è che ci troviamo ad operare con l'attuale gestionale ma senza la possibilità di consultazione dei dati antecedenti all'anno in corso perché bloccato dal precedente programma che ci è stato senza alcun avviso precluso.
Chiediamo Vostre dritte prima di poter agire eventualmente per vie legali nei confronti della precedente azienda informatica.
In allegato la risposta che ci hanno trasmesso via mail.”
Consulenza legale i 02/11/2022
La disciplina in materia di trattamento dei dati personali garantisce all’Interessato specifici diritti azionabili, tra i quali è presente il c.d. “diritto alla portabilità dei dati”.

L’art. art. 20 GDPR prevede che l’Interessato abbia il diritto di ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, qualora essi in precedenza siano stati forniti a un Titolare del Trattamento.

L’interessato ha inoltre il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del Trattamento (in questo caso il nuovo gestore) senza impedimenti da parte del precedente titolare cui li ha forniti qualora:
  1. il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);
  2. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

Nell’articolo citato viene specificato che, nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'Interessato può richiedere la trasmissione diretta dei dati personali da un Titolare del Trattamento all'altro, qualora ciò sia tecnicamente fattibile.

È opportuno evidenziare che l'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lasci impregiudicato l’esercizio dell’azione di cui all'articolo art. 17 GDPR.

La norma in esame non si applica al Trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Infine, il diritto alla portabilità dei dati, di cui al paragrafo 1, non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Inoltre, dal punto di vista penalistico, strettamente collegato alla violazione della privacy, potrebbe astrattamente configurarsi il reato previsto dall’art. art. 167 del codice privacy in relazione al quale è opportuna un’attenta valutazione, soprattutto in relazione all’onere della prova del danno che vige in capo al soggetto danneggiato.

Il consiglio, almeno in prima questa fase, è quindi quello di rivolgersi ad un legale di fiducia al fine di predisporre una lettera di intervento affinché il precedente fornitore metta a disposizione tutti i dati presenti sul vecchio gestionale ai sensi della norma citata (art. 20 G.D.P.R.).