Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 17 Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)

(Reg. UE 27 aprile 2016, n. 679)

[Aggiornato al 29/04/2022]

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

Dispositivo dell'art. 17 GDPR

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

  1. a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
  2. b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
  3. c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
  4. d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
  5. e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
  6. f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

  1. a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
  2. b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
  3. c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
  4. d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
  5. e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 17 GDPR

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

R. D. T. chiede
mercoledì 13/12/2023
“Buongiorno,

Un mio familiare ha caricato su un sito che si occupa di stampa di foto e album online alcune fotografie dove sono presente anch'io.
Questo è avvenuto senza il mio consenso.
Sulla privacy policy del sito in questione è indicato che i dati delle foto vengono conservati fino a 12 mesi per il servizio di ristampa.
Vorrei sapere se è possibile da parte mia richiedere la cancellazione dei dati di queste foto pur non essendo io la persona che ha richiesto il servizio.
Vorrei precisare che non sono presenti mie foto disponibili pubblicamente online altrove in quanto non ho social media e da nessun altra parte ho mai pubblicato una mia foto.”
Consulenza legale i 21/12/2023
Il più generale diritto alla riservatezza è disciplinato sia dalla legge sul diritto d’autore (l. 633/1941 e successive modifiche) sia dal Codice Privacy - quest’ultimo riconducibile al Reg. UE 679/2016 e al d.lgs 193/2003 armonizzato.

Quanto alla prima delle due normative menzionate: l’art. 96 stabilisce che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa.
In tal senso, infatti, è previsto il consenso alla sua realizzazione, mediante una “liberatoria” - in ogni caso sempre revocabile - da parte della persona ritratta.

Tuttavia, il seguente art. 97 descrive alcuni casi in cui la pubblicazione di un’immagine altrui è concessa anche senza il consenso del soggetto ritratto, ovvero:
- quando quest’ultimo è allo stesso tempo un personaggio pubblico o comunque famoso;
- quando la riproduzione fotografica è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (es. corteo), pur rimanendo il soggetto in questione un elemento secondario rispetto all’ineliminabile contesto.

È quindi evidente che pubblicare l’immagine altrui senza consenso costituisce anzitutto un illecito civile che garantisce il diritto della vittima a richiedere un risarcimento del danno - che deve in ogni caso essere necessariamente provato.
Ai fini della configurazione della fattispecie penale, invece, l’art. 167 Codice Privacy è ben specifico, prevedendo il reato di illecito trattamento di dati personali tramite internet qualora l’autore che pubblica una foto altrui senza consenso, voglia trarre per sé o per altri profitto ovvero arrecare un danno all’interessato.

In ogni caso, l’art 17 G.D.P.R. prevede la possibilità di chiedere la cancellazione dei dati personali, in ragione del fatto che l’interessato cui i dati personali si riferiscono, è, come regola generale, “signore e padrone” dei medesimi.
Pertanto, qualora l’interessato chieda di cancellare i suoi dati personali, raccolti da un Titolare che non possa opporre ragionevoli considerazioni, l‘istanza deve essere accolta nel più breve tempo possibile.

Nel caso in esame è configurabile una mera inaccortezza dell’autore della foto nella sua condivisione sul sito dell’azienda di stampa cartacea.
Pertanto, non ravvisandosi i requisiti per la qualificazione della fattispecie penale e fermo restando astrattamente l’illecito civile commesso - trattasi infatti di uno scatto realizzato non in un contesto pubblico e senza autorizzazione - è in ogni caso difficile ipotizzare la realizzazione di un vero e proprio danno alla persona e alla sua immagine.

In conclusione, questa redazione consiglia di richiedere la cancellazione o l’oscuramento della propria immagine al gestore del sito internet mediante apposita istanza ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 G.D.P.R.


C M. chiede
sabato 01/10/2022 - Marche
“Un utente della strada filma in soggettiva, con il proprio telefono cellulare, avvicinandosi, un pubblico ufficiale (vigile urbano) in luogo aperto al pubblico che controlla una postazione fissa dell'autovelox con tanto di ingiurie. Questo video viene diffuso in breve tempo sui social senza oscurare il viso del vigile, la sua voce e, nonostante che il pubblico ufficiale gli avesse intimato verbalmente di non riprenderlo, di non pubblicare, di non divulgare il video.
Commettere reato di violazione della privacy (dati sensibili), oltre a diffamazione al comma 3, chi lo ha diffuso e chi lo pubblica o ripubblica sui social?”
Consulenza legale i 14/10/2022
La dinamica in oggetto deve essere analizzata dal punto di vista della tutela dei dati personali e di quello afferente al diritto penale.

Quanto al primo, nel nostro ordinamento giuridico non vi è una disposizione di legge specifica che disciplini la materia.
L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (nota 14755 del 5 giugno 2012) ha stabilito che funzionari pubblici o pubblici ufficiali possono essere filmati e fotografati salvo che ciò non sia stato espressamente vietato dall’Autorità pubblica mediante un apposito provvedimento amministrativo.
Quindi, salvo prescrizioni di legge specifiche, colui che opera nelle Forze dell’Ordine può essere ripreso o fotografato.

Possono esser ripresi anche quando svolgono un controllo in un luogo pubblico o qualora procedano ad un controllo nel domicilio privato di chi effettua la ripresa.
Invece, qualora la fattispecie riguardi un’abitazione altrui, la ripresa non è considerabile come lecita senza il consenso del proprietario/interessato.

Per quanto attiene alla diffusione: non è ammesso divulgare materiali fotografici, video e audio che identificano un agente senza il relativo consenso.
Dovrebbero quanto meno essere “censurati” i tratti distintivi del soggetto ripreso: in questo senso sarà sufficiente oscurare il volto e rendere la voce irriconoscibile.
Quindi, qualora il video si stato diffuso sui socialnetwork senza le predette prescrizioni, è ravvisabile una violazione del trattamento dei dati personali, che può legittimare una richiesta di cancellazione dal social network (cfr. art. art. 17 GDPR) oltre al risarcimento del danno.

Diversa è invece l’ipotesi della di colui che riprende in video o fotografa un pubblico ufficiale, utilizzando il materiale (foto, audio, video) al fine di produrlo in giudizio avanti l’Autorità giudiziaria ai fini della tutela dei propri diritti.

Quanto ai profili di natura penale: nel caso di specie, ad avviso di chi scrive, colui che effettua il video proferisce affermazioni che assumono carattere astrattamente denigratorio e che potrebbero avere rilievo di natura penale ai sensi dell’art. art. 341 bis del c.p..



R. M. chiede
mercoledì 15/06/2022 - Lombardia
“Ho partecipato al corteo del 25 Aprile.

Una testata giornalistica mi ha ripreso e ha messo il video sul suo sito web e su Youtube, con il mio volto in chiaro.

Non ho mai fornito alcun consenso alla diffusione di tali immagini.

E' legale?

Viola la legge sulla privacy?

Ho il diritto all'oblio?

Posso agire in giudizio?

Posso fare qualcosa per far togliere tale video da internet?

Grazie e a presto”
Consulenza legale i 13/07/2022
Con riguardo al quesito posto si evidenzia come il fotogramma allegato si riferisce ad una manifestazione pubblica alla quale Lei ha partecipato.
Non si richiede il consenso dell’interessato quando la foto o il video vengono eseguiti per ragioni di carattere culturale, scientifico o giornalistico.
Si deve tuttavia trattare di una testata registrata in Tribunale e avente carattere del giornale tradizionale.

Nello specifico è proprio l’art. art. 85 GDPR (Reg. UE 679/2016) che prevede alcune esenzioni e deroghe per il trattamento dei dati per scopi giornalistici, rinviando ai singoli Stati membri per l’adozione delle medesime.

Le disposizioni di legge riguardanti il giornalismo si applicano ai trattamenti effettuati da:
a) giornalisti professionisti;
b) giornalisti pubblicisti;
c) praticanti giornalisti;
d) persone occasionali che svolgono attività finalizzata alla pubblicazione o diffusione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero (es. fotografo).

Il trattamento dei dati personali che viene svolto dal giornalista è libero, potendo questi “trattare” dati particolari (anche giudiziari) senza dover ottener il consenso dell’interessato, purché ciò avvenga nel rispetto dei seguenti requisiti:
a) i dati devono essere raccolti in modo lecito e corretto;
b) la diffusione dei dati avviene nei limiti del principio di essenzialità dell’informazione in relazione a fatti di interesse pubblico;

Poiché è stato allegato un fotogramma e non un video, degno di nota è anche l’art. art. 97 della legge d. autore che stabilisce come si possa derogare nel richiedere il consenso dell’interessato qualora la riproduzione dell’immagine sia giustificata
a) dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto;
b) da necessità di giustizia e di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali;
oppure
c) quando la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico e svoltisi in pubblico.

Dal punto di vista della disciplina in materia di tutela dei dati personali è importante evidenziare
-l’art. art. 136 del codice privacy che recita:
Le disposizioni del presente titolo si applicano, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento, al trattamento:
a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione accademica, artistica e letteraria.

-l’art. art. 137 del codice privacy che recita:
Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell’interessato, purchè nel rispetto delle regole deontologiche di cui all’articolo 139.
Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le disposizioni relative:
a) alle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies e ai provvedimenti generali di cui all’articolo 2-quinquiesdecies;

b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.
In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all’articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico”.

In questo senso, nel caso di specie, il Trattamento dei dati personali non è in violazione della privacy ed assumono rilevanza, oltreché l’art. art. 85 GDPR, l’art. 9, par. 2, lett. e) nonché le deroghe previste dal combinato disposto di cui agli articoli che precedono.


Infine, dal punto di vista pratico e di tutela dei dati personali, si può valutare la proposizione di un’istanza ex art. art. 17 GDPR (cd. G.D.P.R.) per ottenere l’oscuramento del volto interessato all’interno del video.
Il c.d. diritto all’oblio consente all’interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati anche dagli archivi storici e dalle pagine web.
Il suo esercizio è consentito quando la notizia viola i principi enunciati nei paragrafi precedenti, o nel caso in cui sia trascorso un adeguato lasso di tempo dall’avvenimento, tale da far venir meno l’interesse pubblico sotteso alla pubblicazione del fatto medesimo.
Qualora non sia possibile procedere alla cancellazione dei dati, l’interessato può ottenere che l’accesso alla notizia sia limitato attraverso la c.d. deindicizzazione.
Quest’ultima, ritenuta un efficace metodo di attuazione del diritto all’oblio dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sent. 7559/2020), è una tecnica mediante cui la pagina web contente la notizia di interesse viene rimossa dai risultati dei motori di ricerca, pur permanendo all’interno del sito.