Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 6 Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)

(Reg. UE 27 aprile 2016, n. 679)

[Aggiornato al 29/04/2022]

Liceità del trattamento

Dispositivo dell'art. 6 GDPR

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  1. a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
  2. b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
  3. c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
  4. d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
  5. e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
  6. f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

2. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto anche per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX.

3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita:

  1. a) dal diritto dell'Unione; o
  2. b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), è necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.

4. Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro:

  1. a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;
  2. b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;
  3. c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10;
  4. d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
  5. e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 6 GDPR

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

F. V. chiede
venerdì 10/02/2023 - Puglia
“Gentili Consulenti
Pongo il seguente quesito
Un genitore (padre naturale) che alla nascita della figlia l'ha riconosciuta come sua figlia
naturale ( ovvero nata da due genitori non sposati tra di loro ma conviventi) ma che al quinto
anno di età di quest'ultima (la figlia) è stata adottata da un'altra famiglia e di conseguenza il
padre naturale ha perso la patria potestà della figlia cosicchè c'è stato il cambio del cognome.
Bene, la figlia ormai è deceduta nella famiglia adottiva.

Porgo la mia attenzione sulle tre domande nella quale desidererei avere chiarimenti per un
eventuale azione in sede giudiziaria per l'accesso agli atti:

1) Il padre naturale della ragazza può accedere alle informazioni della cartella clinica in cui è
stata eseguita l'autopsia? Nonostante non abbia la patria potestà?

2) C'è una legge/regolamento che può esercitare in questa azione? Se si come quali sarebbero le
fasi per poter procedere in questa ?

3) Oppure può fare richiesta di comparire dinanzi al giudice esprimendo quali sono le sue
volontà che intende esercitare in merito alla questione? O magari avvalendosi di una figura
professionale come il Medico Legale?

Desidero avere chiarimenti sulla procedura più opportuna da adottare con le medesime modalità .
Con Osservanza”
Consulenza legale i 03/03/2023
In relazione alle domande poste si osserva quanto segue.

1) Dal tenore del quesito, ad avviso di questa redazione, si presume che nel caso di specie sia intervenuta la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, resa dall’Autorità giudiziaria menzionata, la quale rende assolutamente difficile poter accedere alla cartella clinica della figlia biologica.

2) La legge di riferimento è la n. 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che, all’art. 22, disciplina l’istituto dell’accesso agli atti”.
Il dispositivo normativo garantisce il diritto degli interessati di richiedere, prendere visione e, eventualmente, estrarre copia dei documenti amministrativi.
Tuttavia, occorre un interesse diretto, concreto ed attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Dal tenore del quesito emerge che l’istanza in questione, oltre al profilo inerente la qualifica di colui che la presenterebbe, avrebbe carattere esplorativo e quindi risulterebbe inammissibile.

3) Un’azione giudiziaria o una consulenza medico legale avrebbero poco senso in questo ambito, attesa la carenza di legittimazione al rilascio di dati e/o informazioni della cartella clinica della ragazza.