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Articolo 147 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Elettricitą

Dispositivo dell'art. 147 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. L’affidamento dei contratti inerenti al settore dell’elettricità è soggetto all’applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attività:

  1. a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;
  2. b) di alimentazione di tali reti con l’elettricità, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all’ingrosso o al dettaglio.

2. L’alimentazione, con elettricità, di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un’impresa pubblica o un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi, non è considerata un’attività di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni:

  1. a) la produzione di elettricità avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di un’attività non prevista dal comma 1 o dagli articoli 146, 148 e 149;
  2. b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell’ente e non supera il 30 per cento della sua produzione totale, considerando la media dell’ultimo triennio, comprensivo dell’anno in corso.

2-bis. Sono esclusi dalla applicazione del codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività di cui al comma 1(1).

Note

(1) Il comma 2-bis è stato aggiunto dall'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Spiegazione dell'art. 147 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 147 si inserisce nel quadro delle norme sui settori speciali, dopo la disposizione dedicata al gas e all’energia termica (146) e disciplina il settore dell’elettricità.
Anche qui l’obiettivo è di delimitare con precisione quali attività ricadano sotto l’applicazione del Codice dei contratti pubblici e quali, invece, ne siano escluse, in linea con le direttive europee che regolano il funzionamento dei mercati energetici liberalizzati. La logica è la stessa già vista per il gas: sottoporre alle regole del Codice soltanto le attività strettamente legate alla gestione di infrastrutture essenziali e ai flussi di energia immessi in rete, mentre restano escluse le attività marginali o accessorie.

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni del Codice si applicano soltanto ad alcune specifiche attività nel settore elettrico:
  • lettera a): la gestione o la messa a disposizione di reti fisse per la fornitura al pubblico di servizi di produzione, trasporto o distribuzione di elettricità. Il riferimento alle “reti fisse” è cruciale, perché delimita l’ambito alle infrastrutture permanenti di trasmissione e distribuzione, che rappresentano monopoli naturali e, quindi, aree in cui è più forte l’esigenza di trasparenza e concorrenza negli affidamenti;
  • lettera b): l’alimentazione delle reti con energia elettrica, comprendendo in questa nozione l’intera catena: generazione, produzione e vendita, sia all’ingrosso sia al dettaglio. La norma non distingue tra produzione centralizzata o distribuita, includendo quindi anche forme di generazione più recenti, purché destinate ad alimentare reti pubbliche.

Il comma 2 prevede un’importante deroga all’applicazione del Codice, riferita all’alimentazione delle reti da parte di imprese pubbliche o soggetti con diritti speciali o esclusivi. Due condizioni cumulative devono verificarsi:
  • lettera a): la produzione di elettricità deve essere funzionale al fabbisogno interno dell’ente per lo svolgimento di un’attività diversa da quelle indicate nel comma 1 e negli articoli 146, 148 e 149 (ossia attività nei settori speciali dell’energia e dei trasporti). Si tratta, in sostanza, di produzione elettrica “strumentale” e non destinata al mercato;
  • lettera b): l’immissione nella rete pubblica deve derivare esclusivamente da un surplus rispetto al consumo interno e tale apporto non può superare il 30% della produzione complessiva dell’ente, calcolato come media triennale comprensiva dell’anno in corso.

Questa soglia percentuale, più alta rispetto al limite del 20% previsto per il gas (articolo 146, comma 2), tiene conto delle particolarità del settore elettrico, dove è più frequente che impianti produttivi generino un’eccedenza energetica rispetto al fabbisogno interno, poi immessa in rete.

Il legislatore, al comma 2-bis, ha introdotto un ulteriore chiarimento, che riprende la stessa previsione contenuta nell’articolo 146, comma 3: sono esclusi dal Codice i contratti per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia stipulati da enti che esercitano le attività di cui al comma 1.
Si tratta di una disposizione volta a sottrarre al regime degli appalti pubblici la contrattualistica relativa agli input energetici primari (ad esempio carbone, biomassa, gas per alimentare centrali elettriche), ritenendo che tali transazioni siano già regolate dalle dinamiche di mercato e non richiedano l’applicazione delle procedure pubblicistiche.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

147 
L’articolo in questione riprende, senza sostanziali modifiche, il contenuto dell’articolo 116 del decreto legislativo n. 50 del 2016 il quale – a propria volta - recepiva de plano l’articolo 9 della direttiva 2014/25/UE.

In particolare, l’articolo:

- individua in modo puntuale le attività inerenti l’affidamento di contratti inerenti ai settori dell’energia elettrica che restano comunque soggette all’applicazione del codice (comma 1);

- individua in modo altrettanto puntuale le condizioni al ricorrere delle quali l’alimentazione, con elettricità, di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di imprese pubbliche o di soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi non rientra nell’ambito di applicazione del comma 1 (e conseguentemente non determina l’applicabilità delle previsioni del codice – comma 2).

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