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Articolo 149 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Servizi di trasporto

Dispositivo dell'art. 149 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

2. Nei servizi di trasporto, si considera esistente una rete se il servizio è fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.

3. Le disposizioni del codice non si applicano per l’affidamento di contratti concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana.

4. Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del codice le concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 e le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

149 
Il presente articolo riprende in primo luogo il contenuto dell’articolo 118 del decreto legislativo n. 50 del 2016 il quale (recependo in modo puntuale l’articolo 11 della Dir. 2014/25/UE) disciplinava il settore degli affidamenti di specifici servizi di trasporto, senza peraltro modificare il contenuto della previgente disciplina di cui all’articolo 210 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il comma 1 prevede l’applicazione delle disposizioni del codice alle attività di messa a disposizione o gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

Il comma 2 descrive le condizioni in presenza delle quali nei servizi di trasporto si ritiene esistente una rete. In particolare, è rilevante che il servizio venga fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.

Il presente articolo incorpora altresì, secondo la logica di ‘autosufficienza’ che caratterizza l’intero Libro III:

- le disposizioni di esclusione di cui al vigente articolo 17, co. 1, lett. i), del decreto legislativo n. 50 del 2016, relative ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana (comma 3), nonché

- le ulteriori disposizioni di esclusione di cui all’articolo 18, comma 1, lett. a) del medesimo decreto n. 50, relative a particolari tipologie di concessioni di servizio di trasporto aereo ovvero di trasporto pubblico di passeggeri (comma 4).

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