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Articolo 149 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Servizi di trasporto

Dispositivo dell'art. 149 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

2. Nei servizi di trasporto, si considera esistente una rete se il servizio è fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.

3. Le disposizioni del codice non si applicano per l’affidamento di contratti concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana.

4. Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del codice le concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 e le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.

Spiegazione dell'art. 149 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 149 disciplina l’ambito di applicazione della normativa agli affidamenti connessi al settore dei trasporti, con particolare attenzione ai servizi su rete (ferroviaria, tranviaria, filoviaria, mediante autobus e sistemi assimilati).

Il comma 1 individua il perimetro oggettivo di applicazione del Codice, circoscrivendo le disposizioni agli appalti che riguardano la messa a disposizione o la gestione di reti per il trasporto pubblico. Le reti interessate sono quelle ferroviarie, tranviarie, filoviarie, con autobus, sistemi automatici e a fune. La ratio della norma è quella di includere, nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica, tutti i casi in cui l’attività riguarda un’infrastruttura destinata a fornire un servizio al pubblico.

Il comma 2 chiarisce il criterio attraverso il quale si considera esistente una “rete”. Il parametro non è soltanto materiale (presenza fisica di infrastrutture), ma soprattutto funzionale: si ha rete quando il servizio è regolato da prescrizioni operative definite da un’autorità pubblica competente.

Queste prescrizioni possono riguardare, ad esempio:
  • le tratte che devono essere servite;
  • la capacità di trasporto (numero di passeggeri, frequenza, mezzi da impiegare);
  • le condizioni di esercizio del servizio.

Il comma 3 introduce una deroga significativa: l’esclusione dall’applicazione del Codice per i contratti relativi ai servizi di trasporto pubblico passeggeri per ferrovia o metropolitana.
Questa previsione è coerente con la disciplina europea, che prevede regole specifiche e autonome per tali servizi, disciplinati prevalentemente dal regolamento (CE) n. 1370/2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.

Infine, il comma 4 amplia il quadro delle esclusioni, riguardando in particolare le concessioni di servizi di trasporto aereo e le concessioni di trasporto pubblico di passeggeri disciplinate da regolamenti europei.
In materia di trasporto aereo, il riferimento è al regolamento (CE) n. 1008/2008, che disciplina le licenze di esercizio e l’accesso al mercato del trasporto aereo nell’Unione europea. Le concessioni rilasciate in base a tale normativa restano dunque al di fuori del Codice.
Per quanto concerne il trasporto pubblico di passeggeri, l’esclusione si ricollega al già citato regolamento (CE) n. 1370/2007, che costituisce la cornice normativa specifica per l’organizzazione di tali servizi, attribuendo alle autorità pubbliche ampi poteri di regolazione e affidamento.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

149 
Il presente articolo riprende in primo luogo il contenuto dell’articolo 118 del decreto legislativo n. 50 del 2016 il quale (recependo in modo puntuale l’articolo 11 della Dir. 2014/25/UE) disciplinava il settore degli affidamenti di specifici servizi di trasporto, senza peraltro modificare il contenuto della previgente disciplina di cui all’articolo 210 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Il comma 1 prevede l’applicazione delle disposizioni del codice alle attività di messa a disposizione o gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.

Il comma 2 descrive le condizioni in presenza delle quali nei servizi di trasporto si ritiene esistente una rete. In particolare, è rilevante che il servizio venga fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.

Il presente articolo incorpora altresì, secondo la logica di ‘autosufficienza’ che caratterizza l’intero Libro III:

- le disposizioni di esclusione di cui al vigente articolo 17, co. 1, lett. i), del decreto legislativo n. 50 del 2016, relative ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana (comma 3), nonché

- le ulteriori disposizioni di esclusione di cui all’articolo 18, comma 1, lett. a) del medesimo decreto n. 50, relative a particolari tipologie di concessioni di servizio di trasporto aereo ovvero di trasporto pubblico di passeggeri (comma 4).

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