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Articolo 148 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Acqua

Dispositivo dell'art. 148 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. L’affidamento dei contratti inerenti al settore idrico è soggetto all’applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attività:

  1. a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;
  2. b) di alimentazione di tali reti con acqua potabile, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all’ingrosso o al dettaglio.

2. L’alimentazione, con acqua potabile, di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un’impresa pubblica o un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi non è considerata un’attività di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni:

  1. a) la produzione di acqua potabile avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di un’attività non prevista dagli articoli da 146 a 149;
  2. b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell’ente e non supera il 30 per cento della sua produzione totale, considerando la media dell’ultimo triennio, comprensivo dell’anno in corso.

3. Si applicano le disposizioni del codice agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti od organizzati da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano un’attività di cui al comma 1 quando riguardino:

  1. a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato all’alimentazione con acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti;
  2. b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

4. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice gli appalti per l’acquisto di acqua, se aggiudicati da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitino una o entrambe le attività di cui al comma 1.

5. Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del codice le concessioni aggiudicate per fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile oppure per alimentare tali reti con acqua potabile.

6. Sono escluse dall’applicazione del codice le concessioni che siano collegate a una delle attività del comma 5 e riguardino:

  1. a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato all’approvvigionamento di acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti o impianti;
  2. b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.

Spiegazione dell'art. 148 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 148 disciplina il settore idrico. Analogamente a quanto avviene per gas (146) ed elettricità (147), il legislatore circoscrive l’ambito di applicazione delle norme sugli appalti pubblici alle sole attività considerate di rilievo strategico, cioè quelle connesse alla gestione di reti e alla fornitura al pubblico di acqua potabile. Al tempo stesso, vengono previste specifiche deroghe ed esclusioni, per evitare di sottoporre al regime pubblicistico attività collaterali o meramente commerciali.

Il comma 1 dispone che il Codice si applica ai contratti nel settore idrico soltanto per due categorie di attività:
  • lettera a): messa a disposizione e gestione di reti fisse destinate alla fornitura di acqua potabile al pubblico. La norma, richiamando le “reti fisse”, individua le infrastrutture permanenti che garantiscono l’accesso al servizio, riconoscendo che si tratta di monopoli naturali da sottoporre a procedure trasparenti di affidamento;
  • lettera b): alimentazione delle reti con acqua potabile, comprendendo produzione, generazione e vendita all’ingrosso o al dettaglio. In questo caso la disciplina pubblicistica si estende non solo alla distribuzione ma anche al momento della fornitura dell’acqua in rete, poiché la disponibilità della risorsa rappresenta un interesse primario della collettività.

Il comma 2 introduce una deroga: non rientra tra le attività soggette al Codice l’alimentazione delle reti da parte di imprese pubbliche o soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi, quando si verificano due condizioni cumulative:
  • lettera a): la produzione di acqua potabile deve essere funzionale ad attività diverse da quelle disciplinate negli articoli 146-149. Ciò significa che l’approvvigionamento idrico serve come supporto a un’attività principale estranea al settore idrico in senso stretto;
  • lettera b): l’immissione nella rete pubblica deve rappresentare solo un effetto indiretto del consumo interno e non deve superare il 30% della produzione totale dell’ente, calcolata come media triennale con inclusione dell’anno in corso.

In sostanza, se un’impresa produce acqua principalmente per se stessa e solo in via accessoria la immette in rete, l’attività resta esclusa dall’applicazione del Codice, salvo che la quota eccedente non oltrepassi la soglia indicata.

Al comma 3 il legislatore amplia l’ambito di applicazione del Codice anche a determinati appalti o concorsi di progettazione organizzati da enti che esercitano attività di cui al comma 1. Due sono le ipotesi:
  • lettera a): progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, qualora la quota di acqua potabile destinata alla rete superi il 20% del volume totale reso disponibile dagli impianti. La norma introduce quindi una soglia quantitativa che funge da criterio oggettivo per stabilire l’applicabilità delle regole pubblicistiche;
  • lettera b): appalti relativi a smaltimento o trattamento delle acque reflue, settori strettamente collegati al servizio idrico integrato, la cui gestione comporta implicazioni ambientali e sanitarie tali da giustificare l’applicazione delle garanzie del Codice.

Il comma 4 dispone che sono esclusi dal Codice gli appalti per l’acquisto di acqua, se stipulati da soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1. La norma sottrae così al regime pubblicistico la contrattualistica relativa alla mera fornitura di acqua, che viene trattata come un bene commerciabile sul mercato e non come un servizio infrastrutturale.

Restano escluse dall’applicazione del Codice, ai sensi del comma 5, anche le concessioni che abbiano per oggetto la fornitura o la gestione di reti fisse destinate all’erogazione di acqua potabile o l’alimentazione delle reti stesse.

Infine, il comma 6 amplia l’esclusione di cui al comma precedente alle concessioni collegate a tali attività, specificando due ambiti:
  • lettera a): progetti di ingegneria idraulica, irrigazione e drenaggio, quando la quota di acqua destinata alla potabilità superi il 20% del volume totale reso disponibile. La soglia quantitativa riproduce quella già vista nel comma 3;
  • lettera b): smaltimento o trattamento delle acque reflue, che, se oggetto di concessione, resta ugualmente sottratto al regime codicistico.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

148 
Il presente articolo recepisce fedelmente gli articoli 10 e 23 della direttiva 2014/25/UE, nonché l’articolo 12 della direttiva 2014/23/UE e definisce l’ambito di applicabilità del codice nel settore idrico.

Anche in questo caso, al fine di garantire la logica di ‘autosufficienza’ che caratterizza i diversi articoli del Libro III, si è deciso di riscrivere – incorporandoli in un articolo unitario – distinti articoli che, nell’ambito del decreto legislativo n. 50 del 2016, erano dislocati in diversi punti dell’articolato.

In particolare, relativamente al “settore idrico”, il presente articolo riscrive ed incorpora gli articoli 117 e 12, nonché l’articolo 11, comma 1 lett. a) del decreto n. 50.

Nello specifico, il comma 1 individua in modo puntuale i contratti inerenti il settore idrico che restano comunque soggette all’applicazione del codice.

Il comma 2 individua in modo altrettanto puntuale le condizioni al ricorrere delle quali l’alimentazione, con acqua potabile, di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di imprese pubbliche o di soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi non rientra nell’ambito di applicazione del comma 1 (e conseguentemente non determina l’applicabilità delle previsioni del codice).

Il comma 3 sancisce l’applicazione del codice nel caso di appalti o concorsi di progettazione attribuiti ovvero organizzati da stazioni appaltanti o enti concedenti i quali esercitano la propria attività nell’ambito del settore idrico, al ricorrere di puntuali condizioni espressamente individuate.

I commi 4, 5 e 6 sanciscono specifiche esclusioni di appalti nel settore idrico dall’ambito di applicazione del codice.

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