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Articolo 147 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 10/09/2025]

Elettricitą

Dispositivo dell'art. 147 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. L’affidamento dei contratti inerenti al settore dell’elettricità è soggetto all’applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attività:

  1. a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità;
  2. b) di alimentazione di tali reti con l’elettricità, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all’ingrosso o al dettaglio.

2. L’alimentazione, con elettricità, di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un’impresa pubblica o un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi, non è considerata un’attività di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni:

  1. a) la produzione di elettricità avviene perché il suo consumo è necessario all’esercizio di un’attività non prevista dal comma 1 o dagli articoli 146, 148 e 149;
  2. b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell’ente e non supera il 30 per cento della sua produzione totale, considerando la media dell’ultimo triennio, comprensivo dell’anno in corso.

2-bis. Sono esclusi dalla applicazione del codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività di cui al comma 1(1).

Note

(1) Il comma 2-bis è stato aggiunto dall'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Spiegazione dell'art. 147 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 147 disciplina il settore dell’elettricità.
Anche qui l’obiettivo è di delimitare con precisione quali attività ricadano sotto l’applicazione del Codice dei contratti pubblici e quali, invece, ne siano escluse, in linea con le direttive europee che regolano il funzionamento dei mercati energetici liberalizzati. La logica ricalca quella già vista per il gas: applicare le regole del Codice soltanto alle attività strettamente legate alla gestione di infrastrutture essenziali e ai flussi di energia immessi in rete, mentre restano escluse le attività accessorie o residuali.

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni del Codice si applicano soltanto ad alcune specifiche attività nel settore elettrico:
  • lettera a): la gestione o la messa a disposizione di reti fisse per la fornitura al pubblico di servizi di produzione, trasporto o distribuzione di elettricità. Il riferimento alle “reti fisse” è cruciale, perché delimita l’ambito alle infrastrutture permanenti di trasmissione e distribuzione, che rappresentano monopoli naturali e, quindi, aree in cui è più forte l’esigenza di trasparenza e concorrenza negli affidamenti;
  • lettera b): l’alimentazione delle reti con energia elettrica, comprendendo in questa nozione l’intera catena che comprende generazione, produzione e vendita, sia all’ingrosso sia al dettaglio. La norma non distingue tra produzione centralizzata e distribuita, ricomprendendo anche forme di generazione più recenti, purché destinate ad alimentare reti pubbliche.

Il comma 2 prevede un’importante deroga all’applicazione del Codice, riferita all’alimentazione delle reti da parte di imprese pubbliche o soggetti con diritti speciali o esclusivi. Due condizioni cumulative devono verificarsi:
  • lettera a): la produzione di elettricità deve essere funzionale al fabbisogno interno dell’ente per lo svolgimento di un’attività diversa da quelle indicate nel comma 1 e negli articoli 146, 148 e 149 (ossia attività nei settori speciali dell’energia e dei trasporti). Si tratta, in sostanza, di produzione elettrica “strumentale” e non destinata al mercato;
  • lettera b): l’immissione nella rete pubblica deve derivare esclusivamente da un surplus rispetto al consumo interno e tale apporto non può superare il 30% della produzione complessiva dell’ente, calcolato sulla media triennale, inclusa l'annualità in corso.

Questa soglia percentuale, più alta rispetto al limite del 20% previsto per il gas (articolo 146, comma 2), tiene conto delle particolarità del settore elettrico, dove è più frequente che impianti produttivi generino un’eccedenza energetica rispetto al fabbisogno interno, successivamente immessa in rete.

Il legislatore, al comma 2-bis, ha introdotto un ulteriore chiarimento, che richiama la previsione contenuta dell’articolo 146, comma 3: sono esclusi dal Codice i contratti per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia stipulati da enti che esercitano le attività di cui al comma 1.
Si tratta di una disposizione volta a sottrarre al regime degli appalti pubblici i contratti relativi agli input energetici primari (ad esempio carbone, biomassa, gas per alimentare centrali elettriche), ritenendo che tali transazioni siano già regolate dalle dinamiche di mercato e non richiedano l’applicazione delle procedure pubblicistiche.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

147 
L’articolo in questione riprende, senza sostanziali modifiche, il contenuto dell’articolo 116 del decreto legislativo n. 50 del 2016 il quale – a propria volta - recepiva de plano l’articolo 9 della direttiva 2014/25/UE.

In particolare, l’articolo:

- individua in modo puntuale le attività inerenti l’affidamento di contratti inerenti ai settori dell’energia elettrica che restano comunque soggette all’applicazione del codice (comma 1);

- individua in modo altrettanto puntuale le condizioni al ricorrere delle quali l’alimentazione, con elettricità, di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di imprese pubbliche o di soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi non rientra nell’ambito di applicazione del comma 1 (e conseguentemente non determina l’applicabilità delle previsioni del codice – comma 2).

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