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Articolo 14 bis Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Conferenza semplificata

Dispositivo dell'art. 14 bis Legge sul procedimento amministrativo

1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

  1. a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
  2. b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
  3. c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni;
  4. d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14 ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14 quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10 bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14 ter.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14 ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni 2.

Spiegazione dell'art. 14 bis Legge sul procedimento amministrativo

La norma in esame disciplina le modalità di svolgimento della conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona.

Trattasi del modello di riferimento per l'attuazione della conferenza decisoria (v. art. 14), ad eccezione delle ipotesi più complesse di cui ai commi 6 e 7 della presente norma. Tuttavia non si esclude che tale modello possa essere utilizzato anche per la conferenza di servizi istruttoria.

Innanzitutto le amministrazioni partecipanti si scambiano in via telematica tutte le informazioni necessarie per l'analisi della fattispecie e degli interessi pubblici comuni da tenere in considerazione.

L'indizione della conferenza è di competenza dall'amministrazione procedente e deve avvenire entro cinque giorni dal ricevimento della domanda (nel caso trattasi di procedimento ad iniziativa di parte) oppure dall'inizio del procedimento medesimo, in caso di iniziativa d'ufficio.

L'amministrazione procedente si occupa inoltre dell'organizzazione e della direzione dei lavori, comunicando l'oggetto della conferenza e della relativa determinazione, informando le altre amministrazioni della relativa istanza e di tutta la documentazione, e segnala il termine, non superiore a quindici giorni, entro cui le medesime possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti. Da ultimo, indica il termine, non superiore a quarantacinque giorni, entro cui le amministrazioni coinvolte devono decidere e prendere posizione in relazione alla determinazione finale.

Tali decisioni, formulate in termini di assenso o dissenso, indicano in tale ultimo caso, ove possibile, le modifiche richieste per poter ottenere il loro assenso.

Un potente strumento di superamento dell'inerzia delle amministrazioni coinvolte è disciplinato dal comma 4, che prevede l'applicazione del silenzio-assenso qualora non venga comunicato alcunché entro i termini di cui sopra.

Ad ogni modo, una volta scaduto il termine di quarantacinque giorni, l'amministrazione procedente adotta entro i successivi cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di positiva conclusione della conferenza, sia qualora non vi sia stato alcun dissenso, sia quando le prescrizioni indicate per superare il dissenso possano essere accolte senza modifiche sostanziali alla decisione.

In caso contrario, ovvero di uno o più atti di dissenso non superabili, l'amministrazione adotta una determinazione negativa di conclusione della conferenza.

Negli altri casi, ovvero quando la fattispecie oggetto di determinazione sia di particolare complessità, si procede ai sensi dell'art. 14 ter. Alla stessa conclusione si può giungere su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato, sempre che tali richieste siano state avanzate entro il termine di quindici giorni dalle comunicazioni relative all'indizione della conferenza di servizi.

Massime relative all'art. 14 bis Legge sul procedimento amministrativo

Cons. Stato n. 3043/2005

È illegittimo il giudizio della Commissione giudicatrice che, accettando il progetto del Promotore nell'ambito dell'istituto del project financing, ha condizionato l'accettazione ad alternative progettuali da valutarsi successivamente in sede di redazione di progetto definitivo, successive all'espletamento della gara per la scelta del concessionario. Tale modus procedendi, infatti, è contrario al principio di economia dei mezzi, in quanto rimanda ad un momento successivo, ad azione amministrativa ormai avanzata, una verifica che, invece, la normativa vuole il più possibile anticipare.

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