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Articolo 171 ter Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Dispositivo dell'art. 171 ter Legge sulla protezione del diritto d'autore

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

  1. a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
  2. b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
  3. c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
  4. d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
  5. e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
  6. f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
  7. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
  8. h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
  9. h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85 bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita(1).

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

  1. a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
  2. a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
  3. b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;
  4. c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

  1. a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;
  2. b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
  3. c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Note

(1) La lettera h-bis è stata aggiunta dall'art. 3, comma 1 della L. 14 luglio 2023, n. 93.

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Consulenze legali
relative all'articolo 171 ter Legge sulla protezione del diritto d'autore

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Aldo L. chiede
domenica 03/02/2019 - Calabria
“Ho un sito come utilizzatore privato senza fini di lucro dedicato alla divulgazione di contenuti storici. Vorrei pubblicare dei brai, brevi, citati da romanzi e accompagnati da un sottofondo musicale. Il file lettura più sottofondo sarà disponibile solo all’ascolto (streaming) libero e non potrà essere scaricato. Per non incorrere in sanzione ho pagato i diritti SIAE per la pubblicazione, ma mi sono accorto che dei tre brani utilizzati (musica classica antica eseguita da famose orchestre e performer) solo uno è registrato con SIAE consultando la relativa banca dati. Gli altri non ci sono. Posso avere problemi? Devo fare un’ulteriore comunicazione o pagamento tenendo conto che tutti e tre i brani sono coperti da copyright.”
Consulenza legale i 08/02/2019
Per dare una risposta al quesito si rende necessario innanzitutto precisare come si ottiene un copyright su un brano musicale o qualunque altra opera.

Chiunque produce un brano ne acquisisce il copyright automaticamente nel momento stesso in cui lo compone, pur in assenza di alcuna registrazione.
Tuttavia, il primo problema che si pone è quello di riuscire ad avere una prova che quel determinato brano appartiene a chi lo ha prodotto (dandogli così la paternità), ed a tale scopo ci sono molti modi, tra cui rivolgersi a siti che offrono questo tipo servizio a pagamento, avvalersi del ministero di un notaio, ovvero rivolgersi agli uffici statali a ciò deputati, ossia gli uffici SIAE.

Quest’ultimo in effetti ha da sempre costituito il metodo più sicuro e più diffuso, ma, come si può ben capire, non è detto che tutti decidano di ricorrervi, potendosi scegliere di avvalersi di uno degli altri sistemi cui si è prima accennato.
Il deposito presso la SIAE è indubbiamente il sistema che meglio riesce a garantire di poter ottenere i compensi dai diritti di diffusione, in quanto in qualunque parte del mondo dovesse essere utilizzato un brano depositato, la SIAE attraverso le associazioni di quel paese sarebbe in condizione di recuperare il denaro che spetta all’autore per depositarlo nel conto SIAE di quest’ultimo.

Ciò posto, passando adesso ad analizzare la disciplina specifica del diritto di autore, va detto che questa si rinviene in una lettura coordinata degli artt. 12,20 e art. 25 della legge d. autore, nonché nell’art. 2577 del c.c..
Tale normativa disciplina l’opera dell’ingegno sia sotto il profilo patrimoniale che morale.
Il diritto patrimoniale trova il suo riconoscimento nel primo comma dell’art. 2577 c.c. e consiste nel diritto di godere dell’utilizzazione economica dell’opera o di cederla ad altri; esso si esplica attraverso una serie di facoltà e diritti previsti dagli articoli che vanno dall'art. 12 all'art. 18 della legge d. autore, dura per tutta la vita del suo autore e si estingue 70 anni dopo la sua morte.

Il diritto morale, invece, trova il suo riconoscimento nel secondo comma dell’art. 2577 c.c., ed è disciplinato dagli articoli che vanno dall'art. 20 all'art. 24 della legge d. autore; consiste nel diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualunque modificazione di essa.

Ebbene, nel caso di specie viene detto che i brani da utilizzare sono costituiti da musica classica antica eseguita da famose orchestre e performer, cioè si tratterrebbe di opere altrui già rielaborate da terzi.
Ciò lascia intendere che non si può sicuramente più parlare di un diritto patrimoniale sull’opera dell’ingegno originaria (il brano di musica classica) né tantomeno di un diritto morale di autore, non potendovi essere più alcuno che possa rivendicare la paternità dell’opera (saranno trascorsi parecchi anni dall’ideazione del brano originario).

Gli unici che potrebbero vantare dei diritti sono i titolari della casa discografica che ha eseguito e prodotto la registrazione del brano (c.d. produttore fonografico, reperibile nei crediti del disco originale alla voce “P”), i quali, a questo punto, dovrebbero essere contattati per ottenere la necessaria autorizzazione.
Qualora, tuttavia, risulti impossibile o comunque estremamente difficoltoso eseguire una ricerca di tale tipo, ciò che si consiglia è intanto di regolarizzare la propria posizione con la SIAE, prendendo contatti diretti con i suoi uffici (esiste anche un Ufficio Relazioni con i pubblico), a cui richiedere di quale tipo di licenza ci si dovrebbe munire.

Ad esempio, andando sul sito della SIAE e tenuto conto del progetto che, almeno per quanto sembra di capire, si intende realizzare, si ritiene che una licenza che possa ben adattarsi al caso in esame sia la c.d. licenza AWR (Web Radio monocanali), la quale, stante quanto si legge su siti internet specifici, consente di utilizzare brani musicali altrui in modalità webcasting audio, per solo uso privato e personale, senza che sia possibile effettuare una selezione dei brani da parte dell’utente o il downloading.

Per quanto concerne i brani coperti da copyright ma non registrati SIAE, dei quali non si è riuscito a reperire il produttore fonografico, non potendosi per essi parlare più, con molta probabilità, di diritto patrimoniale o morale di autore (per le ragioni sopra spiegate), non resta altra soluzione che quella di rivolgersi alla Società Consorzio fonografici, ossia il soggetto giuridico che nel nostro Paese ha il compito di gestire il servizio di raccolta e distribuzione dei compensi spettanti ad artisti e produttori discografici a seguito dell’utilizzo in pubblico di musica registrata (si tratta di compensi che si aggiungono a quelli connessi al diritto di autore di cui si occupa la SIAE).

Di quest’ultimo soggetto giuridico e dei compensi che lo stesso ha diritto di raccogliere si è di recente occupata la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n. 1652/2019, in cui si legge, comunque, che tali compensi non vanno versati qualora non sia ravvisabile uno scopo di lucro nella diffusione di opere coperte da copyright (nel caso specifico preso in esame dalla Cassazione, l’assenza di tale scopo è stata ravvisata nel fatto che la radio accusata si limitava a trasmettere a titolo gratuito messaggi pubblicitari di organizzazioni non governative e si sosteneva soltanto con donazioni).

Pertanto, sulla scorta proprio di questa statuizione giurisprudenziale, ciò che si consiglia, nel prendere contatti con la Società consorzio fonografici, è di far presente che il proprio sito non ha finalità lucrative e che si ha diritto ad ottenere in esenzione la relativa autorizzazione (della cui richiesta, comunque, è opportuno conservare traccia).

A.C. chiede
sabato 04/09/2021 - Sardegna
“Su un negozio di commercio elettronico, probabilmente con sede anche fissa, ho riscontrato la presenza di numerosi prodotti discografici CD audio, almeno una decina, riportanti bollini Siae non corrispondenti al prodotto venduto.
Il riscontro è visibile a chiunque visitando il sito con le immagini fronte e retro dei prodotti in vendita dei quali ho scaricato appositi screenshot.
Sostanzialmente il bollino applicato sul prodotto non riporta gli elementi prescritti al punto 5) dell'art. 181 bis identificativi del prodotto venduto ma identifica prodotti diversi.
Nel caso di specie, oltre ad appalesarsi il reato di contraffazione, risultano concretamente lesi i miei personali diritti d'autore avente diritto poichè i prodotti venduti sono relativi a opere delle quali il sottoscritto è autore mentre i bollini apposti corrispondono a opere non attribuibili al sottoscritto ma ad altri autori.
Si chiede pertanto di conoscere quali sono le procedure e le iniziative da porre in essere presso le autorità preposte al rilievo e al sanzionamento di questa infrazione e le possibili azioni risarcitorie.
Desidero in particolare sapere se, almeno in questa fase iniziale, posso chiedere sull'immediato almeno un intervento diretto della Guardia di Finanza e della Siae per gli opportuni rilievi e constatare l'esistenza di quanto segnalato e successivamente quali vie giudiziarie adire.
Ringrazio e saluto distintamente.”
Consulenza legale i 21/09/2021
L’art. 12 della legge d. autore riconosce in capo all'autore di un opera il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti determinati dalla legge sul diritto d’autore, e in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli da 13 a 18 della legge stessa.

Ai sensi dell’art. 181 bis della legge d. autore, su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione di opere o di parti di opere protette dalla legge sul diritto destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro deve essere apposto il contrassegno vidimato dalla SIAE; le modalità di rilascio di tale contrassegno sono regolamentate dal DPCM 23 febbraio 2009, n.31.
Il contrassegno deve contenere, oltre al logo SIAE stampato con un particolare inchiostro termoreagente, le informazioni che consentono di risalire al titolo dell’opera, al nome del produttore, al tipo di supporto, al tipo di commercializzazione consentita, alla numerazione generale progressiva, alla numerazione progressiva relativa a quell’opera.

La vendita di prodotti su cui è stato apposto un contrassegno che non rechi i dati prescritti, ovvero li contenga errati o diversi da quelli dell’opera sulla quale è posto, costituisce una violazione dell’art. 171 ter della legge d. autore, lett. d, che punisce chiunque, a fini di lucro, detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della medesima legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; la pena prevista, se il fatto è commesso per uso non personale, consiste nella reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582,00 a 15.493,00 Euro.

Se Lei è l’autore delle opere che recano bollino falso o contraffatto, nonché titolare dei diritti di utilizzazione economica, potrà, altresì, agire in giudizio a norma degli artt. 156 ss. della Legge diritto autore per impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione, chiedendo l’accertamento del proprio diritto e la pronuncia da parte del Giudice di un’inibitoria che impedisca il proseguimento della violazione, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Al contempo, potrà attivarsi anche sporgendo denuncia/querela presso le forze dell’ordine (si consiglia la Guardia di Finanza) che provvederà alle dovute indagini e all’accertamento della rilevanza penale della violazione.